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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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NELLE CAUSE DI LAVORO LA SOSTITUZIONE DEL GIUDICE NON COMPORTA LA NECESSITÀ DI RINNOVARE L'ISTRUTTORIA - Non si applica il modello del processo penale (Corte Costituzionale n. 317 del 28 ottobre 2004, Pres. Onida, Red. Amirante).
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In una causa di lavoro davanti al Tribunale di Milano, il Giudice, dopo avere completato l'istruttoria con l'assunzione delle prove testimoniali e fissato l'udienza per la decisione, è passato ad altro ufficio ed è stato sostituito da un altro magistrato. Il nuovo Giudice ha ritenuto di non poter emettere la sentenza e ha sollevato la questione della legittimità costituzionale degli articoli 420, 161 secondo comma e 429 primo comma del codice di procedura civile nella parte in cui, nell'ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un Giudice diverso da quest'ultimo. La questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale con riferimento agli articoli 3 (principio di eguaglianza) 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione. Il Tribunale ha tra l'altro rilevato che nel processo penale nel quale, come nelle cause di lavoro, si applica il principio dell'oralità, il mutamento della persona fisica del giudice comporta la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 317 del 28 ottobre 2004 (Pres. Onida, Red. Amirante) ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Gli impugnati artt. 420 e 429, primo comma, del codice di procedura civile - ha affermato la Corte - disciplinano la fase decisoria del processo del lavoro in coerenza con i principi ispiratori di tale rito, senza che la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione risulti compromessa dalla decisione della controversia non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, il quale ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall'art. 421 dello stesso codice; tale possibilità appaga le esigenze di concentrazione ed immediatezza, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. I modelli del processo civile e di quello penale - ha osservato la Corte - per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione né le soluzioni per garantire un giusto processo devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo.
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