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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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I RITARDI DEL MAGISTRATO NEL DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI, TALI, PER CONSISTENZA E NUMERO, DA SUPERARE I LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA GIUSTIFICABILITÀ, COSTITUISCONO DI PER SÈ LESIONE DEL PRESTIGIO DELLA MAGISTRATURA - Senza necessità che si accerti in concreto, il verificarsi della perdita di credibilità delle funzioni (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 20133 del 12 ottobre 2004, Pres. Carbone, Rel. Sabatini).
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Nel caso in cui il magistrato sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti che siano tali, per consistenza e numero, da superare i limiti della ragionevolezza e giustificabilità, la lesione del prestigio della Magistratura è in re ipsa, senza necessità di accertamento in ordine al concreto verificarsi della perdita di credibilità della funzione. Tale indirizzo non si pone in contrasto con il principio secondo cui deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, giacché la lesione del prestigio della Magistratura attiene invece all'elemento oggettivo e non soggettivo dell'illecito disciplinare, a realizzare il quale si richiede la violazione di una regola di condotta che abbia altresì prodotto tale negativo effetto (e che, sul piano soggettivo, sia imputabile a titolo di dolo o colpa). Nell'ipotesi in cui l'illecito disciplinare sia consistito in molteplici reiterati e gravi ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, ben è ravvisata nel fatto predetto, e sia pure solo implicitamente, la lesività del prestigio.
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