Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA MANCATA INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE NON COMPORTA LA NULLITĄ DEL RICORSO DIRETTO AD OTTENERE LA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE - In quanto non incide sull'oggetto della domanda (Cassazione Sezione Lavoro n. 19834 del 4 ottobre 2004, Pres. Mileo, Rel. Di Iasi).

Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa è fondata, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso stesso. L'interpretazione dell'atto, ai fini sopra indicati, è attività propria del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, dovendosi considerare che il giudice d'appello può trarre elementi di conforto del proprio giudizio positivo circa la sufficienza delle indicazioni contenute nel ricorso dal rilievo che esse consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile per la decisione della causa. E' inoltre da aggiungere che l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, nell'ambito della quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chieste differenze retributive, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta la nullità del ricorso.


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