Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LE REGOLE STABILITE DAL CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE DEVONO ESSERE OSSERVATE DALL'AVVOCATO ANCHE SE RICHIEDONO COMPORTAMENTI CONTRASTANTI CON LE SCELTE DEL CLIENTE - Ciò non contrasta con il diritto di difesa (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19855 del 5 ottobre 2004, Pres. Delli Priscoli, Rel. Napolitano).

Il codice deontologico degli avvocati vieta all'art. 6 di proporre o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave e impone all'art. 14 il dovere di verità, consistente, tra l'altro nell'esigenza di fare menzione dei provvedimenti già ottenuti o del rigetto di quelli richiesti. La violazione di tali precetti è ravvisabile nel comportamento di un avvocato che, dopo avere ottenuto la condanna di una società di assicurazione al risarcimento di un determinato danno fisico subito da un cliente, in un incidente stradale, agisca nei confronti di altra compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dello stesso danno fisico, a favore dello stesso cliente, sostenendo che tale lesione si sia verificata in un successivo diverso incidente, senza render nota la pronuncia già ottenuta. L'avvocato è tenuto ad osservare i precetti del codice deontologico indipendentemente ed eventualmente anche in contrasto con la scelta del suo assistito, trattandosi di norme di comportamento perfettamente compatibili con l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, in quanto concorrono a conferire all'esercizio di una professione di pubblico interesse, qual è quella legale, un indefettibile connotato etico.


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