Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'ARRESTO IN FLAGRANZA DELLO STRANIERO CHE ABBIA VIOLATO L'ORDINE, EMESSO DAL QUESTORE, DI LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO, NON È CONSENTITO DALLA COSTITUZIONE - Perché comporta violazione del principio di eguaglianza (Corte Costituzionale sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 (Pres. Zagrebelsky, Red. Neppi Modona).

Un cittadino straniero extracomunitario è stato arrestato a Torino nel novembre del 2002 per non avere ottemperato all'ordine, emesso dal Questore, di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. In materia il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 prevede, tra l'altro, quanto segue:

"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo."

All'udienza di convalida dell'arresto, il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 quinquies, nella parte in cui prevede che per il reato di cui al comma 5 ter, dello stesso art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Nella sua ordinanza, emessa il 9 novembre 2002 il Tribunale ha fatto riferimento a tre norme della Costituzione: l'art. 3 (principio di eguaglianza), l'art. 13 (inviolabilità della libertà personale) e l'art. 97 (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione).

Il Tribunale ha osservato che nel nostro ordinamento l'arresto obbligatorio è previsto esclusivamente in relazione a fattispecie delittuose particolarmente gravi e che «denotano spiccatissima pericolosità sociale», mentre il reato di inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, ha natura contravvenzionale ed appare di modesta gravità, essendo punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

La questione è stata ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 (Pres. Zagrebelsky, Red. Neppi Modona) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Secondo l'ordinamento processuale - ha osservato la Corte - le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per un delitto e, in particolare, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero, nel caso in cui sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere, non inferiore nel massimo a quattro anni; la norma censurata prevede, invece, l'arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale, per di più sanzionato con una pena detentiva, l'arresto da sei mesi a un anno, di gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive; ne consegue che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 deve comunque disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ex art. 391, comma 6, cod. proc. pen., ove non vi abbia già provveduto il pubblico ministero a norma dell'art. 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, posto che per tale reato la legge gli preclude di disporre la custodia cautelare in carcere e, più in generale, qualsiasi misura coercitiva.

L'arresto obbligatorio previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies - ha rilevato la Corte - è dunque privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale, è una misura fine a se stessa, che non potrà mai trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale.

Pertanto - ha affermato la Corte - tale misura "precautelare", non essendo finalizzata all'adozione di alcun provvedimento coercitivo, si risolve in una limitazione "provvisoria" della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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