Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

PRIMA DI ESSERE ACCOMPAGNATO ALLA FRONTIERA, IL CITTADINO STRANIERO ESPULSO DEVE AVERE LA POSSIBILITÀ DI DIFENDERSI DAVANTI AL TRIBUNALE - Nel giudizio di convalida del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore (Corte Costituzionale sentenza n. 222 del 15 luglio 2004, Pres. Zagrebelsky, Red. Mezzanotte).

Il Questore di Roma ha disposto, il 16 agosto 2002, l'accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, di due cittadini stranieri extracomunitari nei cui confronti era stato emesso, dal Prefetto, decreto di espulsione in base all'art. 13 della legge n. 286/98, nel testo modificato dalla legge n. 106/2002 (disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

L'art. 13 dispone, tra l'altro, quanto segue:

"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione."

In applicazione del paragrafo 5 bis dell'art. 13, il Questore di Roma ha trasmesso i suoi provvedimenti, il giorno stesso dell'emissione, al Tribunale di Roma, per la convalida.

Il Tribunale, con ordinanza del 16 agosto 2002, pur rilevando la sussistenza dei requisiti di legge per la convalida (adeguata motivazione delle circostanze che autorizzano l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, rispetto dei termini, decreto di espulsione del Prefetto) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 5 bis del decreto legislativo n. 286/98 con riferimento a tre norme della Costituzione: l'art. 13 (inviolabilità della libertà personale), l'art. 24 (inviolabilità del diritto di difesa) e l'art. 111 (diritto al contraddittorio nel processo).

Il Tribunale ha motivato l'ordinanza rilevando che il procedimento di convalida disciplinato dal comma 5 bis dell'art. 13 non prevede alcuna contestazione o audizione dell'interessato, né qualsivoglia forma di contraddittorio o difesa, sì da riservare al giudice un "controllo puramente formale sul decreto"; inoltre, il medesimo provvedimento del questore è immediatamente esecutivo e non è prevista alcuna forma di opposizione avverso lo stesso, né alcuna possibilità di "sospensione" da parte dell'autorità giudiziaria.

La questione sollevata dal Tribunale di Roma è stata ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 222 del 15 luglio 2004 (Pres. Zagrebelsky, Red. Mezzanotte) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.

In base alla norma impugnata - ha osservato la Corte Costituzionale - il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria; lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale; è, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale - ha aggiunto la Corte - è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile; la disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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