Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA LENTEZZA DEL PROCESSO CAUSA NORMALMENTE UN DANNO NON PATRIMONIALE ALL'UTENTE DEL SERVIZIO GIUDIZIARIO - Ai fini dell'ottenimento della riparazione prevista dalla legge, non è necessaria una prova specifica del pregiudizio subito (Cassazione Sezione Prima Civile n. 11087 dell'11 giugno 2004, Pres. Delli Priscoli, Rel. Piccinini).

La Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto il diritto di alcuni cittadini all'equa riparazione prevista dalla legge n. 89/ 2001 per il danno non patrimoniale loro derivato dalla eccessiva durata (13 anni) di un processo di cui erano stati parti davanti agli uffici giudiziari della Corte di Appello di Roma. L'indennizzo è stato determinato in ragione di euro 1000 per ciascun anno eccedente la durata ritenuta ragionevole del processo, per un totale di 9000 euro a persona, esclusi dal calcolo i periodi per i quali la Corte ha ritenuto che il ritardo fosse attribuibile alle parti. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello per avere ritenuto sussistente il danno non patrimoniale, senza che esso fosse stato provato dagli interessati.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 11087 dell'11 giugno 2004, Pres. Delli Priscoli, Rel. Piccinini) ha rigettato il ricorso. Pur essendo da condividere il rilievo secondo il quale è da escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" automaticamente e necessariamente riconducibile all'accertamento della violazione relativa alla ragionevole durata del processo - ha affermato la Corte - occorre considerare che detto danno, di regola, si verifica, normalmente, per effetto della violazione stessa; è invero normale che l'eccessiva dilazione dei tempi di definizione di un processo determini, per le parti che la subiscano, disagi psicologici (patema d'animo, ansia, sofferenza morale) di cui non occorre tuttavia dare specifica dimostrazione, trattandosi di conseguenze solitamente presenti secondo l'"id quod plerumque accidit", senza quindi che sia necessario, per affermarne l'esistenza, alcun sostegno probatorio relativamente al singolo caso. Dalla ordinaria verificazione di un danno non patrimoniale per effetto di una non ragionevole durata del processo - ha aggiunto la Corte - non discende però che lo stesso debba necessariamente determinarsi, essendo invece configurabili ipotesi in cui l'esistenza del detto danno sia da escludere, quali quella in cui il protrarsi del giudizio sia utile per la parte ovvero, in via più generale, quando vi sia consapevolezza della erroneità delle argomentazioni prospettate, con la conseguente mancanza degli effetti negativi riconducibili all'irragionevole protrarsi di una situazione processuale di incertezza. Il danno non patrimoniale - ha concluso la Corte - è dunque da presumere secondo un meccanismo di fisiologicità naturale, salva l'esistenza di situazioni particolari presenti nel caso concreto, che vanno però dedotte e dimostrate dalla parte che contesti il diritto all'equa riparazione alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo; da ciò discende anche che, ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione, non occorre la specificazione degli eventi pregiudizievoli che si sarebbero verificati, poiché per effetto della presunzione circa l'esistenza del danno sarebbe stato onere del Ministero della Giustizia fornire dati utili ad escludere la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo.


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