Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

SE LA GRAFIA DEL GIUDICE NON È INTELLIGIBILE, LA SENTENZA DEVE ESSERE DICHIARATA NULLA - Per mancanza di motivazione (Cassazione Sezione Seconda Penale n. 12931 del 17 marzo 2004, Pres. Sirena, Rel. Fumu).

E' nulla la sentenza la cui motivazione sia incomprensibile perché vergata a mano con grafia non intelligibile. Invero la motivazione, che è requisito formale e sostanziale di ogni sentenza, deve essere idonea a soddisfare l'esigenza di consentire il controllo sull'itinerario e sugli approdi decisori: ciò al fine di permettere alle parti che ne hanno diritto di utilizzare consapevolmente gli strumenti di gravame offerti dalla legge ed al giudice sovraordinato di verificare la fondatezza dell'impugnazione. A tal fine, nel redigere la parte motiva della decisione, il giudice deve rendere ostensibili le ragioni delle sue scelte, attraverso una chiara e completa (ancorché "concisa") esposizione dei motivi di fatto e di diritto che le hanno giustificate, dando atto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nella valutazione delle prove pose a base della decisione, che devono essere indicate insieme alle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili quelle contrarie (artt. 192.1 e 546.1, lett. e), cod. proc. pen.).

Ciò impone che la sentenza sia redatta con segni grafici di univoca ed agile interpretazione, ancorché non necessariamente con l'uso della dattilografica o della videoscrittura, che non è imposto da alcuna norma di legge; ne deriva che l'impossibilità di intendere, per l'incompresibilità del segno, l'iter argomentativo che ha condotto al comando concreto del giudice espresso nel dispositivo, equivale alla mancanza assoluta della motivazione, correlata alla violazione dell'art. 125.3 e sanzionata da nullità denunciabile ai sensi dell'art. 606.1 lett. e), cod. proc. pen.


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