Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO LA MANCATA INDICAZIONE NEL RICORSO, DELLE GENERALITÀ DEI TESTIMONI NON DETERMINA LA DECADENZA DALLA PROVA - E' una irregolarità che può essere sanata (Cassazione Sezione Lavoro n. 8054 del 27 aprile 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Curcuruto).

Nel processo del lavoro l'art. 414 cod. proc. civ. stabilisce che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve contenere, tra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. Ove si chieda l'ammissione di prova testimoniale è necessario che vengano specificate le circostanze di fatto oggetto della prova. La mancata indicazione delle generalità delle persone da interrogare sui capitoli di prova concreta mera irregolarità sanabile nel corso del processo e non comporta decadenza.


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