Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'OPPOSIZIONE ALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI PUÒ ESSERE PROPOSTA ANCHE A MEZZO POSTA - Illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689/81 (Corte Costituzionale n. 98 del 18 marzo 2004, Pres. Zagrebelsky, Red. Marini).

Simone G. ha proposto opposizione a un'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze, mediante un atto spedito per posta. Il Giudice di Pace di Firenze ha rigettato l'opposizione rilevando che essa avrebbe dovuto essere proposta con ricorso depositato presso la cancelleria del magistrato e consegnato a mani del cancelliere. Simone G. ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte con ordinanza del 1 aprile 2003 ha sollevato - con riferimento all'articolo 3 (principio di eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 98 del 18 marzo 2004 (Pres. Zagrebelsky, Red. Marini) ha ritenuto fondata la questione ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per proporre opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni. Nella motivazione della sentenza la Corte ha ricordato di avere costantemente affermato l'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata.

Non vi è dubbio, d'altra parte - ha osservato la Corte - che il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizzi per una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia; una volta introdotto il giudizio, mediante il deposito in cancelleria del ricorso con l'allegata ordinanza (art. 22, terzo comma), l'opponente - cui è data facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 23, quarto comma) - non è infatti gravato da alcun ulteriore incombente al fine della instaurazione del contraddittorio, essendo fatto carico alla cancelleria di provvedere alla notificazione alle parti del ricorso stesso e del decreto del giudice contenente la fissazione dell'udienza di comparizione (art. 23, secondo comma).

In relazione a tale semplificata struttura processuale - ha affermato la Corte - la previsione del necessario accesso dell'opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso - con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale, viceversa largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e notifiche - appare non solo incongrua nel suo formalismo, e perciò lesiva del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare, in palese contrasto con la ratio legis, un fattore di dissuasione anche di natura economica dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l'altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l'intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell'opposizione non coincida con il luogo di residenza dell'opponente.

Le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all'instaurazione del rapporto processuale - ha concluso la Corte - possono d'altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito (art. 134 disp. att. cod. proc. civ.); con la precisazione che - alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze di questa Corte (n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002) - l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 22 in esame.


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