Pubblichiamo il testo integrale del documento diffuso il 20 maggio 2004 dall'Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Corte di Cassazione, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. 1. Le ragioni del nostro dissenso. Riformare l'ordinamento giudiziario è certamente compito del potere politico, ma farlo senza tener conto della cultura, degli ideali e delle esperienze della magistratura non rientra nella fisiologia di corretti rapporti tra i poteri dello Stato. Dopo anni in cui la giustizia è stata oggetto di scontri istituzionali che non hanno paragone nella storia delle altre democrazie occidentali e che hanno destato sconcerto e allarme negli altri paesi europei, vi sarebbe soprattutto bisogno di un ritorno alla serietà nei discorsi su questo delicatissimo snodo dell'assetto istituzionale: la riforma dell'ordinamento giudiziario attualmente indiscussione alla Camera è ben lontana da questa cifra. Nel testo approvato dalla Commissione giustizia appaiono infatti dominare l'improvvisazione e l'approssimazione da una parte, la mancanza di cultura dell'istituzione e di esperienza pratica delle sue esigenze concrete dall'altra: il risultato è una sorta di inverosimile rebus, del tutto avulso dai problemi reali e dalle esigenze concrete del sistema. Per la maggior parte, le innovazioni proposte non rappresentano altro che pure e semplici regressioni all'assetto pre-costituzionale, per le quali non appare possibile ipotizzare - senza scadere nella dietrologia - quali siano gli obiettivi che esse si prefiggono, quali le utilità che si ritiene di trarne, quali le diagnosi su cui esse si basano. L'unico connotato evidente del progetto di riforma è quello di essere "contro la magistratura". Il sistema di giustizia italiano presenta notoriamente un grave aspetto di crisi: la durata dei processi - civili e penali - è a dir poco intollerabile. Tutti i cittadini, e non soltanto gli addetti ai lavori, sanno benissimo che il vero, grande problema del nostro sistema di giustizia è quello dell'efficienza. Dovrebbe quindi essere evidente la necessità di dare priorità assoluta a questo problema, magari con misure drastiche, con cambiamenti anche non graditi ai magistrati (e se del caso neppure agli avvocati), con interventi di rottura rispetto agli interessi delle corporazioni coinvolte, ma tutti chiaramente orientati a soddisfare l'esigenza dei cittadini di avere una giustizia più rapida. Di ciò invece non vi è traccia nel disegno di legge delega. Non vi è in quel testo neppure una norma, neppure un singolo comma, che introduca una sia pur modesta misura di efficienza. Dell'interesse pubblico - incontestabile e da tutti condiviso - ad avere processi meno lenti, meno cavillosi, più chiari e più efficienti - in altre parole, più giusti - questa riforma non intende occuparsi, quasi che fossero altri gli obiettivi più importanti ed urgenti da perseguire. 2. Sul concorso di accesso in magistratura. Un esempio del carattere improvvisato ed approssimativo del testo normativo in esame emerge già nella delega in materia di concorso per l'accesso in magistratura, dove si prevede che, per essere ammessi a sostenere le prove orali, "il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione" (articolo 2, comma 1, lettera b-bis). La previsione normativa si pone in contrasto con gli articolo 106 e 76 della costituzione. Infatti, la prova per test di idoneità psico-attitudinale - a qualunque cosa si sia inteso alludere con questa incomprensibile espressione - determinerebbe la perdita della garanzia di oggettività e imparzialità della selezione, dato anche che il parametro della "idoneità psicoattitudinale all'esercizio della professione di magistrato" è un criterio privo di senso e quindi tale da consentire valutazioni arbitrarie. Occorre poi considerare, sotto il profilo dell'articolo 76 della Costituzione, che la previsione di delega in esame non fornisce alcun criterio per l'individuazione del contenuto del parametro di valutazione suddetto (la c.d. "idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione" rappresenta un'espressione che non corrisponde ad alcun concetto noto , il che darebbe al governo la libertà assoluta di determinare a proprio piacimento il contenuto ed i caratteri della prova in questione e della condizione personale che essa sarebbe diretta ad accertare. Il testo del disegno di legge non indica neppure quali siano le persone e l'organo chiamati a valutare i test di idoneità psico-attitudinale, mentre è ovviamente da escludere che tale compito possa essere svolto da una commissione composta da magistrati e docenti in materie giuridiche. Anche sotto questo profilo, quindi, la delega lascia al Governo una quasi assoluta - e quindi incostituzionale - libertà di determinazione. 3. Concorsi, carrierismo e gerarchia. Il complicatissimo meccanismo dei concorsi ipotizzato dal disegno di legge delega per l'accesso alle funzioni di secondo grado e di legittimità - con distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti - è del tutto ingestibile e ritarderebbe in maniera insostenibile la copertura dei posti vacanti. Inoltre, il collegamento in tal modo ipotizzato tra grado processuale e necessità di un vaglio di maggior "bravura" non corrisponde a nessuna concezione razionale del processo e del giudizio: spogliare il primo grado dei magistrati "più bravi" significa arrecare un danno gravissimo al sistema, e ipotizzare una qualunque specie di corrispondenza tra gradi del processo e gerarchia dei magistrati è semplicemente privo di senso. Ritenere poi che prove di esame e "titoli" siano strumenti efficaci ed attendibili per la valutazione della capacità professionale di un magistrato - e che lo siano a preferenza della valutazione diretta della sua concreta attività professionale - è palesemente erroneo. Per fare il magistrato è certo necessario studiare continuamente - perché la nostra è una professione che si alimenta di cultura e che produce cultura - ma studiare per la professione è qualcosa di palesemente assai diverso - anzi, opposto - rispetto allo studio che si fa per prepararsi ad un concorso. La cultura della professione è quella che si manifesta, si forma e si approfondisce misurandosi quotidianamente nel lavoro e non dedicandosi allo svolgimento di temi scolastici ed esercitazioni pseudo-accademiche. Il nostro sistema di giustizia, infine, ha bisogno di tutto tranne che di distogliere i magistrati dal loro lavoro giudiziario per impegnarli in una continua competizione concorsuale e carrieristica. Questo farraginoso meccanismo concorsuale non ha nulla a che fare con l'esigenza - di cui la magistratura è ben consapevole e per la quale ha formulato concrete proposte - di assicurare più efficaci controlli della professionalità, specie al fine di individuare e allontanare dall'ordine o da specifiche funzioni coloro che non sono in grado di svolgerle in modo adeguato e credibile. Da tempo vi è consenso sul fatto che la professionalità dei magistrati debba essere controllata valutando ciò che essi fanno in concreto ed ampliando gli elementi di conoscenza sul loro lavoro, anziché gonfiando la retorica di "pareri" tanto vuoti quanto stereotipi. E' su questa strada - oltre che su quella della formazione permanente - che va cercata la soluzione all'esigenza di un innalzamento dei livelli di professionalità della magistratura. Il sistema concorsuale ipotizzato prefigura uno sganciamento della progressione economica dal criterio dell'anzianità, mediante l'attribuzione di stipendi più alti ai magistrati ai quali verrà rilasciato il diploma di "più bravi degli altri" a seguito dei concorsi, il che conferma il distacco del disegno di legge dal principio costituzionale dell'uguaglianza dei magistrati e della pari dignità delle loro funzioni, quale traduzione e garanzia del principio della loro soggezione soltanto alla legge: non corrisponde all'interesse dei cittadini un'istituzione giudiziaria nella quale i magistrati siano indotti ad impegnarsi per scopi di maggior guadagno o di carriera e non per fini di giustizia. Inoltre, la previsione che per poter aspirare a determinate funzioni direttive occorre aver esercitato funzioni di secondo grado e che per candidarsi ad altre, più elevate, funzioni direttive occorre aver esercitato funzioni di legittimità non corrisponde al alcun criterio razionale di selezione attitudinale: è esperienza e convinzione comune che la capacità di esercitare funzioni di appello o funzioni di legittimità non rappresenta un indice né positivo né negativo in ordine alle attitudini organizzative e direttive. Essere un buon giudice di appello o di legittimità non significa necessariamente essere un buon dirigente. Anche qui si evidenzia la concezione delle funzioni di legittimità come "grado" di una carriera: a chiedere di entrare in cassazione non sarebbero più i magistrati che si sentono adatti al giudizio di legittimità, ma quelli che ambiscono agli onori delle presidenze. 4. L'esautoramento del Consiglio superiore della magistratura Il sistema sopra delineato, affidando sostanzialmente le nomine a commissioni di concorso estranee al Consiglio (oltre che incongruamente composte: si pensi a quella che richiede che il Presidente della commissione sia un magistrato che eserciti da almeno tre anni funzioni direttive di legittimità) rappresenterebbe poi una sostanziale elusione della regola costituzionale secondo cui le nomine, le promozioni e i trasferimenti dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura - e cioè alle sue determinazioni specifiche, adottate secondo i criteri guida da esso stabiliti nell'ambito della legge per l'autodisciplina dell'esercizio della propria discrezionalità. L'attività del Consiglio superiore della magistratura in questo campo si è rivelata spesso non esente da critiche, ma è comunque preferibile una scelta - quale quella che risulta dalle procedure consiliari previste dalla Costituzione - preceduta da una istruttoria garantita e trasparente, adottata a seguito di una pubblica discussione nella quale viene posta ad aperto confronto la pluralità dei diversi punti di vista, tenuta ad uniformarsi a direttive e a parametri continuamente sottoposti al vaglio della verifica e della critica - rispetto ad una scelta operata nel segreto, nell'isolamento e nel formalismo propri dei lavori di una commissione di esame. Ancora una volta dobbiamo ribadire che le regole costituzionali debbono essere interpretate ed applicate magis ut valeant, in modo da valorizzare al massimo il principio che le anima e non invece eluse mediante furbeschi espedienti. Quale che sia il giudizio sui modi in cui il CSM svolge concretamente il proprio ruolo nei singoli casi, resta il fatto che, come la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di affermare, nel nostro ordinamento costituzionale il Consiglio superiore della magistratura rappresenta lo scudo essenziale dell'indipendenza dei singoli magistrati e della funzione giudiziaria da essi esercitata, nonché lo strumento con cui si invera l'autonomia dell'ordine giudiziario da ogni altro potere. Ridurre o condizionare il ruolo del Csm rappresenta quindi un indice della volontà di ridurre l'indipendenza della giurisdizione. Tale volontà risulta ancora più evidente con riferimento alle nomine agli uffici direttivi. Il disegno di legge prevede che il Csm "proponga" la nomina al Ministro, contro le esplicite statuizioni in materia della Corte costituzionale. L'incostituzionalità della previsione è poi aggravata dal contesto normativo in cui essa si inserisce. Il disegno di legge, infatti, sottrae ai Presidenti ed ai Procuratori della Repubblica il potere di direzione dell'organizzazione amministrativa dei loro uffici: ciò, secondo la statuizioni della Corte costituzionale (sent. n. 379 del 1992), avrebbe dovuto comportare la eliminazione dell'istituto del "concerto" ministeriale previsto dall'articolo 11 della legge 193 del 1958 e non l'accrescimento del potere di interferenza del Ministro in tali nomine. Il disegno di legge prevede poi che contro la nomina decisa dal Consiglio superiore della magistratura il Ministro possa proporre ricorso al giudice amministrativo. Ora, come è ben noto, il ricorso al giudice amministrativo ha come presupposto processuale la sussistenza di un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato. Ma sembra davvero inconcepibile che una legge possa legittimare il governo a far valere davanti al giudice amministrativo i propri interessi personali alla nomina di un magistrato. Né appare concepibile che il Tar venga configurato come organo di controllo amministrativo sul Consiglio superiore della magistratura . L'intento di emarginare il CSM si dispiega poi con tutta evidenza a proposito della Scuola della magistratura. 5. Un modello sbagliato di scuola per la magistratura. Il disegno di legge istituisce una scuola per la magistratura totalmente sganciata dal Consiglio superiore della magistratura. Secondo il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario il CSM avrebbe solo il potere di nominare due componenti su sette del Comitato direttivo della scuola, nonché il potere di fare proposte non vincolanti in materia di programmazione dell'attività didattica, alla stessa stregua delle proposte formulate in materia dal Ministro, dal Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del consiglio direttivo della cassazione e dei giuristi del Consiglio universitario nazionale. Come è stato già sottolineato dall'assemblea della sezione cassazione dell'ANM, la formazione professionale dei magistrati - a differenza di quella che si svolge nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni - non può essere rivolta alla conformazione degli stessi e della loro attività ad un unico modello imposto dall'alto o dall'esterno, ma deve invece essere diretta a far acquisire prima di tutto la cultura dell'indipendenza come specifica cultura professionale dei magistrati, che comprende l'acquisizione delle necessarie capacità tecniche, la coscienza dei termini giuridici e culturali dei problemi nonché dei valori sottesi ad ogni scelta operativa. Tale formazione deve basarsi sul libero confronto e sul reciproco approfondimento tra i diversi orientamenti, proprio al fine di rendere consapevole l'esercizio dell'autonomia di ciascun magistrato. E' in questo senso che la funzione della formazione professionale non può non essere compresa tra quelle che "possono indirettamente incidere sull'indipendenza dei magistrati" e quindi non può non rientrare nelle attribuzioni del Csm che, pur rispettando l'autonomia didattica della scuola, deve garantire il pluralismo culturale e ideale nella formazione professionale dei magistrati e la reale finalizzazione di essa alle esigenze della istituzione giudiziaria al cui governo il Csm è preposto, onde evitare sia il pericolo che la formazione divenga un fattore di condizionamento dei magistrati stessi e di loro induzione al conformismo e alla subalternità, sia il pericolo che essa si esaurisca in occasioni di accademia avulse dalle concrete esigenze della funzione. E' impropria l'attribuzione alla scuola della magistratura anche di funzioni inerenti alla valutazione professionale dei magistrati e come tali incidenti sulla loro "carriera ". E' noto infatti (in generale, anche a prescindere, cioè, dai peculiari aspetti che la formazione assume quando interessa i magistrati) che la formazione ben può stare alla base della selezione, ma la commistione tra le due funzioni pregiudica l'una e l'altra. Si aggiunga, poi, l'impraticabilità di questa compresenza di funzioni: come avverrebbero in concreto queste valutazioni? I partecipanti ai corsi - compresi maturi consiglieri di cassazione - dovrebbero forse fare compiti in classe? Dovrebbero essere interrogati? Oppure dovrebbero essere nascostamente osservati e soppesati per valutare la loro "spontanea" partecipazione attiva? O si pensa forse di ricorrere ai test psico-attitudinali? In questo modo, con questa impropria commistione tra formazione, valutazione professionale e selezione, la formazione culturale dei magistrati, da fattore di autonomia, di arricchimento professionale, di pluralismo che tende all'unità attraverso la ricerca, il confronto ed il pensiero, si trasformerebbe in un fattore di omologazione, subalternità e competizione interna. Alla scuola deve certamente essere riconosciuta autonomia didattica, ma al CSM competono i poteri esclusivi di nomina della direzione didattica, di direttive generali e di controllo. Non è poi comprensibile il significato della presenza, nel comitato direttivo della scuola, del Primo presidente della cassazione e del procuratore generale presso di essa, o di loro delegati E' infine da escludere, in ogni caso, la partecipazione alle funzioni di direzione didattica di docenti universitari e avvocati, non quali esperti ma quali "rappresentanti delle rispettive istituzioni, nonché la presenza, in un organismo di direzione didattica, di un componente nominato dal Ministro. 6. La sostanziale separazione dei pubblici ministeri dai giudici e l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero. La progettata riforma tende ad introdurre in modo surrettizio una separazione ordinamentale tra giudici e pubblici ministeri estranea e contraria al dettato costituzionale, che indistintamente indica i magistrati - senza differenziare tra giudici e pubblici ministeri - quali titolari della funzione giurisdizionale (articolo 102, primo comma); componenti di un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articolo 104); elettori del Consiglio superiore della magistratura e componenti di esso (articolo 104 commi secondo e seguenti); assoggettati esclusivamente ai poteri del Consiglio superiore della magistratura per tutto ciò che riguarda il loro status (articolo 105); nominabili esclusivamente per concorso (articolo 106, primo comma); inamovibili e distinguibili solo per funzioni (articolo 107). La riforma sarebbe anche gravemente dannosa per i cittadini. Da un pubblico ministero "separato" e quindi estraniato dalle logiche culturali proprie della funzione giurisdizionale deriverebbero - anche a prescindere dalle evidenti ipoteche sul futuro della sua indipendenza rispetto al potere politico - gravi pregiudizi per le garanzie fondamentali dei cittadini. Palesemente incongruo è poi il disegno di separazione tra giudici e requirenti riferito alle funzioni di legittimità, poiché il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione non promuove l'azione penale, non dirige le indagini e la Polizia giudiziaria, ma svolge una funzione affatto diversa da quella dei pubblici ministeri nel merito, in quanto finalizzata alla migliore esplicazione dell'attività nomofilattica della Corte. Alla luce di tale diversità funzionale, appare completamente priva di logica e di coerenza al sistema la previsione secondo cui: le funzioni dei sostituti procuratori nazionali antimafia vengono qualificate - contrariamente alla realtà e al significato proprio delle parole - quali funzioni di legittimità (articolo 2, lettera g) n. 6); gli stessi sostituti possano essere designati "per la trattazione dei giudizi di legittimità nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale; agli attuali sostituti possano essere assegnate le funzioni requirenti di legittimità senza alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale. Si tratta di previsioni che - come sottolineato dall'Assemblea dei sostituti procuratori generali della cassazione - si pone in stridente contrasto rispetto alla specificità della funzione del pubblico ministero di legittimità (e quindi anche agli stessi caratteri del giudizio di cassazione) perché consente che tale funzione possa essere svolta anche da magistrati che hanno contestualmente il compito del coordinamento delle indagini nei processi di criminalità organizzata e possono essi stessi essere promotori di indagini. Il giudizio di legittimità non è certo scollegato dal giudizio di merito, ma esso certamente non ha nulla a che fare con le indagini. La procura nazionale antimafia si occupa invece prevalentemente di indagini. Non è possibile comprendere quale possa essere la logica di rendere titolari di funzioni di legittimità magistrati dediti a compiti di impulso e di coordinamento operativo delle attività di indagine, con particolare riferimento all'impiego della polizia, e ad altri compiti operativi tutti strettamente inerenti alla funzione investigativa. La previsione in esame avrebbe poi conseguenze assurde: i sostituti della Dna potrebbero svolgere funzioni di pubblico ministero presso la cassazione, ma non presso i Tribunali e le Corti di appello e ciò mentre la loro selezione attitudinale viene operata sulla base di criteri tra i quali non trova spazio alcuno l'idoneità al giudizio di legittimità. La previsione in esame, quindi, anche a causa della sua estemporaneità, si presta a suscitare il dubbio di una sua impropria finalizzazione ad personam. La stessa cosa può essere detta a proposito della analoga previsione di cui all'articolo 6, che prevede una ingiustificata soppressione dei posti di magistrato di appello addetto alla Cassazione o alla procura generale, la trasformazione di essi in posti di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale e, anche qui, il conferimento semiautomatico delle funzioni di legittimità agli attuali titolari delle posizioni soppresse. A parte queste rivelatrici minuzie, il senso complessivo della progettata riforma dell'ufficio del pubblico ministero è reso palese dal fatto che alla separazione dei giudici dai pubblici ministeri si accompagna un sistema di accentramento e irrigidimento gerarchico degli uffici di procura, nei quali nessuna autonomia è più riconosciuta ai singoli magistrati, mentre viene istituito un rapporto di subordinazione gerarchica tra le Procure della Repubblica e le Procure generali. Al Procuratore viene riconosciuto un potere incontrollato e incontrollabile in materia di assegnazione dei procedimenti e di interferenza sulle attività inquirenti e requirenti: si tratta della reintroduzione di un fattore di possibile condizionamento occulto sull'andamento e sull'esito dei procedimenti, che si pone in contrasto con il principio di garanzia istituzionale dato dal carattere diffuso, diviso e non accentrato del potere giudiziario. Va poi sottolineato il carattere sintomatico della riforma che riguarda l'inaugurazione dell'anno giudiziario: al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e ai Procuratori generali presso le Corti d'appello viene sottratta la Relazione annuale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che viene attribuita invece al Presidente della Corte di cassazione e ai Presidenti delle Corti d'appello. La misura, anche se non di grande momento, mette in luce la qualità della progettata riforma proprio in ragione della sua estemporaneità, del suo collegamento a micropolemiche contingenti, della sua estraneità rispetto a qualunque esigenza concreta. La relazione annuale dei Procuratori generali è un istituto che in passato aveva spesso formato oggetto di critiche. Nel volgere degli anni, peraltro, quei discorsi avevano in larga misura rispecchiato la profonda e positiva evoluzione che aveva attraversato la magistratura italiana ed aveva assunto nei fatti il ruolo di una rappresentazione imparziale ma partecipe dello stato della giustizia e di un punto di vista interno alla magistratura stessa circa le condizioni, le esigenze e le prospettive del sistema. Un punto di vista certamente non esaustivo, non definitivo e neppure rappresentativo dell'intera magistratura e tuttavia importante per il suo carattere istituzionale ed imparziale. E' del tutto ovvio quanto sia incongruo richiamarsi ai principi cardine del processo - quali la parità tra accusa e difesa, il contraddittorio, la terzietà del giudice -, con riferimento ad una occasione che di processuale non ha proprio nulla. In una cerimonia deputata anche a far sentire all'opinione pubblica e alle altre istituzioni una voce della magistratura, è più opportuno che tale voce sia quella di un soggetto istituzionale cui compete maggiore libertà di espressione rispetto a quella riconosciuta al giudice, non essendo ipotizzabile, che sia il Presidente della Corte d'appello, ad esempio, a parlare dei processi e delle indagini che si sono svolti e si svolgono nel suo distretto. 7. La riforma del sistema disciplinare. Anche la progettata riforma del sistema disciplinare mostra chiaramente l'intento di ridurre l'indipendenza dei magistrati e aumentare il potere di condizionamento e interferenza del Ministro. Rispetto alla previsione costituzionale del potere di promozione - e non di esercizio - dell'azione disciplinare e rispetto al principio costituzionale dell'indipendenza dal Ministro della funzione giudiziaria (compresa quella disciplinare esercitata dal procuratore generale presso la Corte di cassazione), il disegno di legge si pone in netto e grave contrasto là dove stabilisce un potere del Ministro di dare ordini al Procuratore generale ovvero di sostituirlo, controllarlo o adiuvarlo nell'esercizio delle funzioni requirenti, quasi che il Ministro fosse titolare di un interesse distinto e diverso dall'interesse pubblico rappresentato nel processo disciplinare dal Procuratore generale, ovvero che quest'ultimo non sia considerato affidabile come rappresentante di tale interesse. 8. La riforma dei Consigli giudiziari. Deve essere ancora ribadito il dissenso rispetto alla progettata riforma dei Consigli giudiziari e alla configurazione che il disegno di legge dà del Consiglio direttivo della cassazione. La critica più grave è quella che si riferisce alla composizione dell'organo ed in particolare alla presenza in esso di componenti "laici" nominati da altre autorità istituzionali. La prospettazione di una necessaria "simmetria" con la composizione del Consiglio superiore della magistratura, rappresenta un richiamo sfornito di senso giuridico e di una apprezzabile giustificazione razionale. E' infatti in primo luogo da rilevare che la presenza dei laici è prevista dalla Costituzione solo per il Consiglio superiore e non anche per i Consigli giudiziari che pure già esistevano all'epoca della Costituente; peraltro la Costituzione prevede analiticamente altre forme di partecipazione di laici all'amministrazione della giustizia, ma non contempla in alcun modo la forma di partecipazione qui ipotizzata, il che induce a ritenere che tale innovazione, estranea alla previsione costituzionale, rappresenti una indebita limitazione dell'autonomia dell'ordine giudiziario. L'impropria simmetria perseguita con la previsione in questione non tiene evidentemente conto della natura e del ruolo costituzionale del CSM e del significato funzionale della presenza in esso di una rappresentanza c.d. laica, volta a creare un raccordo culturale con il potere legislativo e con la sede più alta della sovranità popolare. La componente laica del CSM non solo è eletta da una maggioranza qualificata (cosa che, peraltro, con il sistema elettorale maggioritario tende a perdere di rilevanza) ma l'elezione avviene ad opera delle Camere riunite e cioè del medesimo organo - diverso dalle singole camere - che elegge il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali. Nell'ambito degli organismi ai quali il disegno di legge affida la nomina dei componenti laici dei consigli giudiziari (Consiglio nazionale forense, consiglio universitario nazionale e consigli regionali) non esiste organo ad esse assimilabile. Non si comprende inoltre quale funzione avrebbero i laici nominati nei Consigli giudiziari, che cosa essi dovrebbero rappresentare e nel contesto di quale funzione dell'organo si collocherebbe il loro apporto. Infine, i laici eletti al CSM sono messi fuori dagli albi e dal ruolo universitario e di certo ciò non per motivi di sovraccarico lavorativo: non sembra che si possa ipotizzare altrettanto per i componenti laici dei consigli giudiziari, ma è ovvio che la possibilità per un avvocato di continuare ad esercitare la professione forense mentre partecipa al governo dei magistrati non può non destare serie perplessità. 9. Conclusione. Le ragioni del nostro dissenso qui esposte si integrano con quelle analiticamente riportate nella illuminante "scheda informativa" di recente redatta dall'ANM e con quelle illustrate nei numerosi documenti che la Sezione Cassazione dell'Associazione ha via via formato nel corso dei lavori parlamentari per cercare di dare un pacato e meditato contributo di razionalità alla stesura del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. L'insuccesso di questi tentativi non ci può indurre ora al silenzio o alla rassegnazione. I valori e i principi dei quali denunziamo la messa in pericolo non si collegano a nostri interessi e non sono per noi disponibili: rappresentano le basi essenziali e le condizioni di legittimazione della nostra funzione. Difenderli è un diritto, ma soprattutto un dovere nei confronti dei cittadini in nome dei quali amministriamo la giustizia e ai quali rivolgiamo la nostra testimonianza.
Roma 20 maggio 2004
LA GIUNTA
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