Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

NEL VALUTARE SE IL COMPORTAMENTO DI UN LAVORATORE GIUSTIFICHI IL LICENZIAMENTO, DEVE TENERSI CONTO DELL'EVENTUALE SUA CONVINZIONE DI AVERE LEGITTIMAMENTE CONTESTATO L'APPLICAZIONE DI UNA NORMA RITENUTA INCOSTITUZIONALE - Se l'opinione non è irragionevole (Cassazione Sezione Lavoro n. 17058 del 12 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Curcuruto).

Giuseppe G., dipendente delle Ferrovie dello Stato, è stato licenziato nel 1990 perché, al rientro in servizio dopo un'assenza per malattia, ha rifiutato di sottoporsi al controllo di idoneità fisica presso l'ispettorato sanitario della stessa azienda, richiamandosi all'art. 5 St. Lav. secondo cui i controlli di idoneità devono essere eseguiti da enti pubblici e non dal datore di lavoro e all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza). Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Catania, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell'azienda al risarcimento del danno. L'azienda si è difesa sostenendo di essersi attenuta alla normativa speciale recata dall'art. 14 della legge n. 210 del 1985 che attribuisce al servizio sanitario aziendale delle Ferrovie il compito di controllare l'idoneità fisica e psico attitudinale dei ferrovieri in servizio. Il Pretore ha rigettato la domanda. Il Tribunale di Catania, con sentenza pronunciata nel febbraio 2000 (dieci anni dopo il licenziamento), ha confermato questa decisione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1996 che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della legge n. 210 del 1985 in materia di controlli sanitari svolti dalle Ferrovie dello Stato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Catania per non avere, tra l'altro, adeguatamente valutato la proporzionalità della sanzione anche in considerazione dell'elemento soggettivo, ossia del ragionevole convincimento della illegittimità dei controlli sanitari disposti dalle Ferrovie; la non manifesta infondatezza della questione - ha ritenuto il ricorrente - andava desunta anche dal fatto che essa era stata successivamente sollevata davanti alla Corte Costituzionale dal Pretore di Torino.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17058 del 12 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Curcuruto) ha accolto il ricorso. Il Tribunale di Catania - ha osservato la Corte - avrebbe dovuto tenere presenti le differenze fra il comportamento di chi puramente e semplicemente rifiuta di osservare ciò che la legge prescrive e quello di chi, invece, giustifica l'inosservanza richiamandosi al rispetto di un principio posto da una norma, anch'essa giuridica, ma di rango superiore, quale la norma costituzionale, quando la serietà e la non pretestuosità di un tale richiamo siano rese palesi dal fatto che della questione sia stato necessario investire il giudice delle leggi e che questi non l'abbia disatteso con una dichiarazione di manifesta infondatezza; sotto tale profilo - ha aggiunto la Corte - il richiamo al necessario rispetto delle leggi, in sé esatto, non si rivela un'adeguata ragione giustificatrice della decisione, trattandosi di accertare non l'inosservanza in sé di obblighi rivenienti dalle norme ma il ruolo che tale inosservanza poteva rivestire nel determinare una irrimediabile crisi nel rapporto fiduciario fra datore di lavoro e lavoratore, non recuperabile in alcun modo e non compatibile quindi con le meno drastiche sanzioni conservative. Nella motivazione della sua decisione la Corte ha ricordato che la questione riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 24, sesto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, nella parte in cui attribuisce gli accertamenti sull'infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, al servizio sanitario delle Ferrovie, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento che, per essa, si verrebbe a creare fra i dipendenti delle Ferrovie e i dipendenti di altri datori di lavoro, nei riguardi dei quali trova applicazione il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio, sancito dall'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, e sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 32 Cost., per il dubbio che un servizio sanitario interno al datore di lavoro garantisca adeguatamente la tutela della salute dei lavoratori dipendenti, ha formato oggetto di un intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 176 del 1996) alla quale era stata rimessa dal giudice del lavoro di Torino.

Nella sostanza - ha osservato la Cassazione - i dubbi del giudice torinese non erano molto diversi da quelli che, come sembra pacifico, avevano portato il G. a rifiutare di sottoporsi alle visite di controllo. Ora - ha aggiunto la Corte - se è vero che la questione è stata dichiarata infondata, la lettura della sentenza costituzionale rende palese che essa non era affatto pretestuosa e che i dubbi sulla legittimità delle norme denunziate erano sicuramente consistenti. Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altra la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva e, se è vero - ha osservato la Corte - che tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata e logica, è anche vero che adeguatezza e logicità presuppongono una valutazione condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta. Pertanto la Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Catania rinviando la causa alla Corte di Appello di Messina e assegnando al giudice di rinvio il compito di valutare la proporzionalità della sanzione inflitta al lavoratore.


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