Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA MANCATA INFORMAZIONE DEL SINDACATO DELLA POLIZIA IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLO STRAORDINARIO COSTITUISCE COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - Reprimibile in base all'art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16976 del 11 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Foglia).

Nel 1998 il direttore del Compartimento della Polizia Postale di Napoli ha proceduto alla programmazione trimestrale del lavoro straordinario, per il personale in servizio, senza informare preventivamente il SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia di Stato. Il SIULP ha chiesto al Pretore di Napoli di dichiarare antisindacale questo comportamento, in base all'art. 28 St. Lav. Il Ministero si è difeso sostenendo che, essendo stati originariamente concordati con il Sindacato i criteri generali per la programmazione dello straordinario, non doveva ritenersi necessaria l'informazione trimestrale in sede applicativa.  Il Pretore ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata sia nel giudizio di opposizione, promosso dal Ministero dell'Interno davanti al Tribunale, sia, in grado di appello.  In particolare la Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto che il direttore del compartimento abbia leso reiteratamente il diritto del sindacato all'informazione preventiva, recando anche danno alla sua immagine.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16976 dell'11 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno. Il sistema delle relazioni sindacali all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, risultante dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, del D.P.R. 31/7/95 n. 395 e dall'accordo nazionale quadro del 12/6/97 - ha affermato la Cassazione -comporta precisi obblighi di comportamento, a carico dell'Amministrazione, obblighi vincolanti di per sé, "indipendentemente dal risultato concreto cui poi la prestazione richiesta tenda", in quanto strettamente funzionali all'esercizio, in concreto, delle competenze e dei diritti di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali anche al fine di prevenire conflitti. Trattandosi di istituti tipici di relazioni sindacali che trovano riconoscimento e promozione anche nella normativa europea (cfr. segnatamente, la direttiva Cee 12.6.1989, n. 391, art. 11 e la direttiva Cee 23.11.1993 n. 104, art. 1, c. 4 in materia di orario di lavoro) in funzione di tutela di interessi primari, quali quelli riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori - ha affermato la Corte - appare del tutto conforme alla rilevanza di tali finalità, conferire una portata estensiva a tali istituti e, così, riconoscere l'operatività di quelle competenze sindacali rispettandone la cadenza "trimestrale" già predeterminata, prescindendo, così, dall'adozione di scelte modificate da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue - ha concluso la Corte - che la cadenza trimestrale prescritta non presuppone necessariamente un'iniziativa innovativa della pubblica amministrazione, se e in quanto, adottata, in ordine alla programmazione dei turni di straordinario, ma risponde ad una esigenza di assicurare un confronto sindacale periodico in funzione di partecipazione e di corresponsabilizzazione delle strutture sindacali su temi centrali e sempre presenti dell'organizzazione del lavoro e della tutela di interessi primari dei lavoratori.


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