Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ILLEGITTIMO IL TERMINE APPOSTO A UN CONTRATTO DI FORMAZIONE SOTTOSCRITTO DOPO L'INIZIO, DI FATTO, DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CONDIZIONI DI SUBORDINAZIONE - Il rapporto di lavoro deve ritenersi a tempo indeterminato (Cassazione Sezione Lavoro n. 16969 del 11 novembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).

Roberto C. ha cominciato a lavorare nel marzo del 1997, all'età di 22 anni, nella redazione del giornale Tuttosport edito dalla s.r.l. Nuova Editoriale Sportiva; per tre mesi ha svolto quotidianamente attività di cucina redazionale, adattando e titolando i "pezzi" in base alle disposizioni impartitegli dal capo servizio, con orario di lavoro e compenso fisso mensile di lire 1.800.000. Dopo tre mesi di lavoro senza contratto, egli è stato formalmente assunto con contratto di formazione e lavoro di 12 mesi ed ha continuato a lavorare come in precedenza. Alla scadenza del contratto l'azienda ha posto termine al rapporto. Roberto C. ha chiesto al Pretore di Torino di accertare che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio tre mesi prima della formale assunzione, di dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di formazione, e di annullare il licenziamento con condanna dell'azienda alla reintegrazione e al risarcimento del danno. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Torino hanno ritenuto fondata la domanda. Il Tribunale ha escluso la legittimità del termine apposto al contratto, rilevando che dalle prove acquisite, era risultato che nel trimestre precedente all'assunzione, il giovane aveva lavorato in condizioni di subordinazione. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie e che il contratto di formazione e lavoro doveva ritenersi pienamente valido, anche perché previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico come strumento per la regolarizzazione della posizione di collaboratori saltuari.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16969 dell'11 novembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato l'accertamento della subordinazione nel trimestre precedente alla formale assunzione ed escluso la legittimità del termine apposto al contratto. Mentre è possibile la trasformazione volontaria del contratto di formazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato - ha affermato la Corte - non è possibile l'ipotesi inversa. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre può essere trasformato in rapporto a tempo parziale, non può essere trasformato in rapporto di formazione e lavoro, poiché ciò determina la trasformazione d'un rapporto stabile in un rapporto di per sé precario, con l'apposizione d'un termine, in un'ipotesi non prevista dalla legge. Ed in questa ipotesi, il contratto di formazione e lavoro assume una causa illecita o che comunque si presume juris et jure illecita: illiceità che determina la nullità del negozio, rilevabile anche d'ufficio.

A differenza del contratto di formazione e lavoro stipulato da colui che abbia già l'esperienza professionale (generalmente acquisita in pregressi rapporti di lavoro con altri datori) che il progetto tendeva a conferire (ipotesi in cui questa pregressa esperienza, essendo, per il conseguente vizio genetico della causa, causa della nullità, esige specifica prova), la nullità del contratto di formazione e lavoro stipulato dal lavoratore nel corso d'un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto determinata da illiceità della causa - ha affermato la Cassazione - non esige prova d'una preesistente esperienza professionale; e tuttavia, le due ipotesi di invalidità conducono, pur per ragioni formalmente diverse, ad un non diverso effetto. Come nel contratto stipulato dal lavoratore munito di sufficiente esperienza, la nullità negoziale determina la trasformazione, fin dalla sua origine, del rapporto di formazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche nell'ipotesi di nullità del contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso del rapporto a tempo indeterminato, a seguito della conseguente rimozione del rapporto di formazione, questo rapporto diventa mera prosecuzione del preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


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