Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA COMUNICAZIONE, AL TERMINE DI UNA PROCEDURA PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, DALL'ELENCO DEI LAVORATORI LICENZIATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA - Anche se questi sono stati previamente concordati con le organizzazioni sindacali e si basano sui requisiti per il pensionamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 16805 del 8 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. D'Agostino).

La S.p.A. Banca di Roma ha avviato, all'inizio del 1998 una procedura in base alla legge n. 223 del 1991 per il licenziamento di 700 dipendenti ritenuti in esubero. In seguito alla consultazione delle organizzazioni sindacali la banca ha concluso con esse, nel marzo 1998, un accordo secondo cui il personale da collocare in mobilità per raggiungere l'obiettivo dei 700 esodi doveva essere individuato facendo riferimento: a) preliminarmente a coloro che, in possesso dei requisiti indicati avessero aderito spontaneamente alla risoluzione dei rapporto di lavoro; b) quindi, ove i primi non fossero risultati sufficienti, prioritariamente al personale che alla data del 31 maggio 1998 fosse in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se avesse diritto al mantenimento in servizio; c) secondariamente al personale che si trovasse più prossimo alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione AGO. Nel caso di concorrenza di più soggetti in possesso dei requisiti era stabilito che si sarebbe fatto ricorso al criterio dei singoli carichi di famiglia. Con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 4, punto 9, della legge n. 223 del 1995 la Banca ha quindi trasmesso alle organizzazioni sindacali nonché ai pubblici uffici competenti, due elenchi di lavoratori, ordinati alfabeticamente: il primo contenente i nominativi di coloro che avevano aderito spontaneamente alla risoluzione del rapporto di lavoro; il secondo contenente i nominativi di coloro che venivano licenziati. Gli elenchi sono stati accompagnati da una lettera nella quale la banca ha dichiarato di avere applicato, nella scelte del personale da licenziare, i criteri stabiliti con l'accordo del 20 marzo 1998. L'azienda ha quindi comunicato il licenziamento ai singoli lavoratori compresi nel secondo elenco. L'impiegata Antonia C. ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Roma chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell'azienda al risarcimento del danno in base all'art. 18 St. Lav. Ella ha sostenuto, tra l'altro, che il licenziamento doveva essere ritenuto inefficace perché l'azienda non aveva rispettato l'obbligo, previsto dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, di indicare, nelle comunicazioni finali ai sindacati e ai pubblici uffici competenti, le modalità con cui i criteri di scelta erano stati concretamente applicati a ogni singolo caso, nonché la valutazione comparativa applicata fra i singoli interessati. Il Tribunale ha rigettato il ricorso della lavoratrice. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del dicembre 2000, ha riformato questa decisione, dichiarando l'inefficacia del licenziamento ed il diritto dell'impiegata alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 maggio 2000, data del compimento del 65° anno di età; essa ha inoltre condannato la banca al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione non percepita dal 1.6.99, data del licenziamento, al 31 maggio 2000.

La Corte di Appello di Roma ha ritenuto che, con la trasmissione dei due elenchi, la Banca di Roma non abbia assolto all'onere di comunicazione impostole dall'art. 4, comma 9, della legge, avendo completamente omesso di indicare le modalità applicative dei criteri di scelta, ossia "la esplicitazione delle effettive modalità con cui i criteri sono stati concretamente applicati in ogni singolo caso, anche attraverso l'indicazione della valutazione comparativa che deve essere operata fra tutti i dipendenti interessati alla selezione e la esplicitazione dei modi di ponderazione dei vari criteri tali da rendere comparabili dati non omogenei"; la Banca ha altresì omesso di indicare l'anzianità di servizio di ogni singolo dipendente e quindi del tempo di maturazione dei requisiti per il pensionamento, al fine della necessaria comparazione che desse ragione della scelta di alcuni piuttosto che di altri.

La Banca ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Roma per non avere tenuto conto che i criteri di scelta non erano in concorso tra loro ma seguivano un ordine rigidamente predeterminato, sicché, per la rigidità nel meccanismo applicativo dei criteri di selezione, non vi era nessuno spazio per valutazioni comparative o ponderazione di criteri non omogenei, avuto anche riguardo alle dimensioni dell'azienda, con la conseguenza che l'onere di comunicazione doveva ritenersi soddisfatto con la trasmissione dei due elenchi allegati e della indicazione dei criteri di scelta seguiti.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16805 dell'8 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. D'Agostino) ha rigettato il ricorso. L'art. 4, comma 9 della legge n. 223/91 - ha osservato la Cassazione - nella parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è diretta a rendere trasparente la scelta operata così da porre i lavoratori interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi in condizione di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti: non soddisfa certamente tale esigenza la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali. Né a tal fine è sufficiente la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri. Va considerato, infatti - ha affermato la Corte - che anche in un siffatto sistema, vi è necessità in primo luogo di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti (ad es. tutti i dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento alla data del 31.5.1998) siano stati inseriti nella categoria da scrutinare; in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti inseriti nella predetta categoria siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, vi è necessità di controllare se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare. La comunicazione nella specie effettuata dalla Banca - ha rilevato la Cassazione - non risponde affatto a tali esigenze ed è stata giustamente ritenuta illegittima dalla Corte romana, poiché da detta comunicazione il giudice di merito non è stato in grado di rilevare se tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti siano stati inseriti nell'una o nell'altra categoria da scrutinare, né se vi sia stata corretta applicazione dei criteri di valutazione comparativa nel caso di eccedenza in ciascuna categoria degli scrutinandi rispetto ai dipendenti da porre in mobilità.


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