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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL CONTRATTO DI FORMAZIONE DÀ LUOGO A UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO SE L'AZIENDA NON PRECISA PER ISCRITTO IL PROGETTO DI FORMAZIONE - Al momento dell'assunzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 12090 del 18 agosto 2003, Pres. Trezza, Rel. Toffoli).
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Livio P. è stato assunto dalla s.r.l. Menarini con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi. Alla scadenza del termine l'azienda ha comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto. Egli si è rivolto al Pretore di Firenze sostenendo che il rapporto di lavoro doveva ritenersi a tempo indeterminato per violazione dell'obbligo stabilito dalla legge della forma scritta per il contratto di formazione e lavoro, in quanto all'inizio del rapporto l'azienda si era limitata a consegnargli una lettera di assunzione, ma non aveva precisato in forma scritta il progetto di formazione; conseguentemente il lavoratore ha chiesto l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Firenze, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Il Tribunale ha rilevato che la legge prevede la nullità del contratto di formazione e lavoro, con conversione del medesimo in contratto a tempo indeterminato, in caso di mancanza del requisito della forma scritta, mentre analoghe sanzioni non sono previste in caso di mancata consegna al dipendente del progetto formativo. Livio P. ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12090 del 18 agosto 2003, Pres. Trezza, Rel. Toffoli) ha accolto il ricorso. Il requisito della forma scritta previsto dall'art. 8 legge 29 dicembre 1990 n. 407 per il contratto di formazione e lavoro - ha affermato la Corte - investe, oltre all'apposizione del termine, l'elemento essenziale del contratto rappresentato dalla componente formativa; le specifiche esigenze garantistiche alla base della norma in esame presuppongono la determinazione dell'oggetto del contratto riguardo alla sua componente formativa, in quanto non è pensabile che tale elemento possa venire a determinarsi solo in fase di concreta attuazione del rapporto.
Ai fini dell'integrazione del requisito formale in esame, quindi - ha osservato la Corte - non può essere sufficiente la mera precisazione astratta della tipologia contrattuale (contratto di formazione e lavoro), ma è necessario che sia indicato, almeno nelle sue linee essenziali, il tipo di formazione cui il contratto mira. Non può escludersi, peraltro, in relazione ai principi in materia - ha aggiunto la Corte - l'idoneità della determinazione dell'elemento in questione mediante il preciso e univoco riferimento ad altra documentazione: si pensi per esempio all'ipotesi del riferimento al progetto di formazione di cui lo stesso art. 8 comma 7, legge n. 407 del 1990 prevede la consegna in copia al lavoratore.
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