Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'IMPIEGATO CHE ABBIA L'INCARICO DI REGGENTE DI UNA DIREZIONE HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE SUPERIORE - Se non è stato aperto il procedimento di copertura della sede cavante (Cassazione Sezione Lavoro n. 20899 del 5 ottobre 2007, Pres. Senese, Rel. De Matteis)

Giancarlo G., dipendente del Ministero dell'Economia con qualifica di 9° livello, è stato incaricato della reggenza della Direzione Provinciale del Tesoro di Arezzo ed ha svolto tali mansioni nel periodo dal luglio 1998 al settembre 2001. Successivamente egli ha chiesto al Tribunale di Arezzo di condannare il Ministero dell'Economia a corrispondergli le differenze di retribuzione dovutegli per avere svolto, come reggente della Direzione di Arezzo, le mansioni superiori di primo dirigente. Il Tribunale ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tra le mansioni della nona qualifica funzionale, rivestita da Giancarlo G. vi erano le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonché di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20899 del 5 ottobre 2007, Pres. Senese, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso. L'articolo 20 del D.P.R. 8.5.1987 n. 226 - ha osservato la Corte - dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonché di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare. L'interpretazione della norma, rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (art. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c.; art. 52 d.lgs. 165/2001) - ha affermato la Corte - è nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata anch'essa dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall'espressione "in attesa della destinazione del dirigente titolare"; di conseguenza, la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare - ha concluso la Corte - la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali e correttamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza con riguardo ad una vacanza protrattasi per cinque anni.


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