Legge e giustizia: martedì 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN BASE ALL'ART. 2112 COD. CIV. SI VERIFICA ANCHE QUANDO LA CESSIONE DELL'AZIENDA È DOVUTA A UN ATTO AUTORITATIVO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Non è necessario un contratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 21023 dell'8 ottobre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Vidiri).

L'art. 2112 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificata dall'art. 1, D.Lgs. n. 18 del 2001), in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione. Ne consegue il diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subenetrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese.


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