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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL DIRITTO AI RIPOSI GIORNALIERI SPETTA AI GENITORI ADOTTIVI NEL PERIODO DI UN ANNO DALL'INGRESSO DEL MINORE NELLA FAMIGLIA - Anche quando il bambino ha più di un anno di età (Corte Costituzionale n. 104 del 1 aprile 2003, Pres. Chieppa, Red. Amirante).
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Giovanni B., dopo avere adottato un bambino, ha chiesto al datore di lavoro il riconoscimento del suo diritto di fruire entro l'anno dall'ingresso del minore nella famiglia, dei riposi giornalieri previsti dall'art. 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 per i lavoratori che divengano padri o madri, naturali o adottivi.
Poiché l'azienda e l'INPS non hanno accolto la sua domanda egli ha chiesto al giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea di disporre in via d'urgenza il riconoscimento del suo diritto. Il giudice ha accolto la domanda, in base all'art. 700 cod. proc. civ. L'azienda e l'INPS hanno proposto reclamo, facendo presente che la legge consente la fruizione dei riposi giornalieri entro l'anno dalla nascita del minore, mentre in questo caso il bambino adottato aveva più di un anno d'età. Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza) dell'art. 45 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nella parte in cui ha stabilito per i genitori adottivi lo stesso limite temporale previsto per i genitori naturali per l'esercizio del diritto ai permessi giornalieri.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 1 aprile 2003, Pres. Chieppa, Red. Amirante) ha dichiarato fondata la questione per contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo dell'eguaglianza, poiché essa assoggetta a eguale trattamento situazioni diverse, sia sotto quello dell'intrinseca ragionevolezza.I riposi giornalieri - ha osservato la Corte - una volta venuto meno il nesso esclusivo con le esigenze fisiologiche del bambino, hanno la funzione di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità. Essi, pertanto, svolgono una funzione omogenea a quella che assolvono i congedi e, più specificamente, i congedi parentali. Ora, per questi il legislatore ha ritenuto rilevante, in caso di adozione o di affidamento, il momento dell'ingresso del minore nella famiglia, considerando l'età del minore, peraltro diversamente disciplinata a seconda delle varie ipotesi di adozioni o affidamenti, esclusivamente come un limite alla fruizione dei benefici. Ne consegue - ha affermato la Corte - che restringere il diritto ai riposi per gli adottanti e gli affidatari al primo anno di vita del bambino non soltanto è intrinsecamente irragionevole, ma è anche in contrasto con il principio di eguaglianza, perché l'applicazione agli adottanti ed agli affidatari della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali finisce per imporre ai primi ed ai minori adottati o affidati un trattamento deteriore, attesa la peculiarità della loro situazione.
Pertanto la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».
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