Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VANNO CALCOLATI SULLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA - Anche se l'azienda non sia tenuta ad applicarlo (Cassazione Sezione Lavoro n. 3494 del 7 marzo 2003, Pres. Mercurio, Rel. Filadoro).

L'Inps ha ottenuto dal Pretore di Bari nei confronti della società in nome collettivo L. & D. un'ingiunzione per il pagamento della somma di lire 5.800.000 a titolo di parziale omissione contributiva per sedici dipendenti relativamente a un periodo di venti mesi. Il provvedimento è stato emesso in seguito all'accertamento, da parte dell'Inps, che la società pagava ai suoi dipendenti una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di categoria; i contributi sono stati applicati sulle differenze.

La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, facendo presente di essere titolare di una piccola impresa artigiana non iscritta ad alcuna organizzazione sindacale datoriale e pertanto non tenuta ad applicare il contratto collettivo del settore. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Bari hanno ritenuto infondata l'opposizione, rilevando l'applicabilità in materia della legge n. 389 del 1989 secondo cui la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, da regolamenti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che essa, in quanto piccola azienda artigiana, non iscritta ad alcuna associazione di categoria, non era tenuta all'osservanza e all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3494 del 7 marzo 2003, Pres. Mercurio, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso. Con la legge 7 dicembre 1989 n. 389, confermata dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 - ha affermato la Corte - il legislatore ha inteso garantire prestazioni previdenziali commisurate a retribuzioni adeguate e sufficienti, adottando come parametri i livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi.

Il riconoscimento alla contrattazione collettiva della funzione di definire, insieme alla retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, i livelli minimali di contribuzione, e cioè il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali - ha affermato la Corte - è del tutto coerente con i principi di cui all'art. 39 della Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva una impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro. La mancanza di effetti dirompenti rispetto ai limiti posti dall'art. 39 della Costituzione è stata già riconosciuta, peraltro, dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 342 del 1992, ha anche precisato come una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento non varrebbe a realizzare le finalità del sistema assicurativo e previdenziale.


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