Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL PREMIO DI FEDELTĄ ATTRIBUITO PER PRASSI AZIENDALE DEVE ESSERE INCLUSO NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - In quanto non ha carattere occasionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 1693 del 5 febbraio 2003, Pres. Mercurio, Rel. Morcavallo).

Lino G. ha lavorato alle dipendenze della FIAT Auto S.p.A. per circa trent'anni sino al 1995. Egli ha chiesto all'azienda di calcolare nel trattamento di fine rapporto il premio di fedeltà da lui percepito al compimento di 24 anni e sei mesi di servizio. L'azienda non ha accolto la richiesta, sostenendo che si era trattato di un'erogazione a carattere liberale disposta unilateralmente. Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Torino, che ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Torino, che ha condannato l'azienda a pagare al lavoratore la richiesta differenza di t.f.r.. Il Tribunale ha ritenuto che l'azienda non abbia correttamente applicato l'art. 2120 cod. civ. secondo cui, ai fini del calcolo del t.f.r., la retribuzione base annua deve comprendere "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". Il Tribunale ha rilevato che il premio di fedeltà, commisurato a una mensilità di retribuzione globale di fatto, era stato corrisposto dalla FIAT a tutti i dipendenti, nell'arco di tempo di alcuni decenni, in busta paga, con assoggettamento a IRPEF e contribuzione previdenziale, in occasione del raggiungimento dell'anzianità di servizio di 24 anni e sei mesi; trattandosi di uso aziendale, l'emolumento doveva ritenersi obbligatorio e non occasionale. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 2120 cod. civ.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1693 del 5 febbraio 2003, Pres. Mercurio, Rel. Morcavallo) ha rigettato il ricorso, affermando che non può ritenersi occasionale un corrispettivo che, predeterminato nel suo contenuto economico e stabilizzato nel tempo, risulti collegato al rapporto di lavoro attraverso l'anzianità di servizio. La Corte si è richiamata al consolidato principio secondo cui la corresponsione di un compenso durante il corso del rapporto di lavoro è sufficiente a farlo considerare un elemento della retribuzione, sia per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante l'attività lavorativa, sia per la considerazione che un'elargizione liberale da parte dell'imprenditore può giustificarsi solo se accidentale e collegata ad eventi eccezionali; con la conseguenza che le erogazioni del datore di lavoro, quando non siano imposte dalla legge, dal contratto collettivo o da pattuizioni individuali, indipendentemente dalla loro denominazione, debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione, se assumano i caratteri di predeterminata stabilità e di coerente continuità, estendendosi alla generalità dei dipendenti.


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