Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE NON HA PORTATA GENERALE - Esso è limitato alle norme penali (Cassazione Sezione Lavoro n. 18486 del 3 dicembre 2003, Pres. Senese, Rel. Morcavallo).

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve attenersi in linea generale - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale; il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.


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