Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI ANCHE SE NON IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17158 del 13 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. D'Agostino).

In base all'art. 2103 cod. civ. il lavoratore subordinato, nel caso di sua assegnazione a mansioni superiori ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva (ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.

La previsione da parte della disciplina collettiva del possesso di un titolo di studio per l'attribuzione di una determinata qualifica non impedisce che questa debba essere riconosciuta nel caso di esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni, anche al lavoratore sfornito di detto titolo, salvo che si tratti di qualifiche comportanti mansioni per il cui svolgimento la legge richieda una determinata abilitazione professionale.


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