Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IN CASO DI "SOSTITUZIONE A CASCATA" DI UN ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI NON È UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16958 dell'11 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Stile).

L'art. 2103 cod. civ. stabilisce che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva - ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.

Agli effetti dell'art. 2103 c.c., la locuzione "lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto" la cui sostituzione, malgrado l'espletamento di mansioni superiori, non è utile ai fini della cosiddetta promozione automatica, ma solo ai fini del diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta, deve essere interpretata in senso lato, come comprensiva, cioè, non soltanto del lavoratore assente direttamente sostituito ma, nell'ipotesi di sostituzione "a cascata" (cioè sostituzione dell'assente con lavoratore già in servizio e sostituzione di questo con lavoratore adibito a mansioni inferiori), anche del sostituto dell'assente (o del sostituto del sostituto dell'assente), con l'avvertenza, però, che deve essere comprovato che la sostituzione di tale soggetto (presente in servizio) trovi causa diretta ed immediata nell'assenza (effettiva) del lavoratore (con diritto alla conservazione del posto) non in servizio. Con riguardo però all'ipotesi in cui un lavoratore subentra ad altro nello svolgimento delle mansioni superiori di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, deve chiarirsi come non sia ravvisabile propriamente un fenomeno di sostituzione mediante scorrimento (o "a catena" o "a cascata") e lo svolgimento delle mansioni superiori non è utile, ai fini dell'acquisizione della corrispondente qualifica ai sensi dell'art. 2103 c.c., neppure al lavoratore subentrante all'originario sostituto, con detto subentro attuandosi in definitiva, pur sempre la sostituzione del lavoratore assente, anziché del suo sostituto. Da tale principio si ricava a contrario che, quando lo svolgimento di mansioni superiori sia avvenuto in sostituzione di lavoratore a sua volta chiamato ad espletare compiti inerenti ad un posto vacante (non di pertinenza, quindi, di un titolare del posto che sia assente con diritto alla conservazione del medesimo), non ricorre una fattispecie di sostituzione, ma un caso di affidamento delle mansioni inerenti al posto vacante.


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