Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUÒ FARSI RIFERIMENTO ALLA PERDITA DI OPPORTUNITÀ DI CARRIERA, ALLA LESIONE DELL'IMMAGINE, ALLA SOFFERENZA FISIO-PSICHICA DEL LAVORATORE, ALL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO - In via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 16792 del 8 novembre 2003, Pres. Prestipino, Rel.Foglia).

La prova del danno da dequalificazione può essere anche presuntiva. I criteri utilizzabili per un'adeguata valutazione, in via equitativa, del quantum del risarcimento da riconoscersi al lavoratore illegittimamente demansionato sono molteplici. Tra questi può considerarsi la perdita di opportunità di carriera, anche presso altre realtà produttive, specie nei casi di qualifiche a livello medio-alto; altro parametro potrebbe essere individuato nella posizione gerarchica perduta cui possono essere connessi il danno all'immagine e la sofferenza psico-fisica del lavoratore; l'entità del danno dipende anche dalla durata della dequalificazione professionale; ad influire sulla determinazione sia dell'an che del quantum del risarcimento può contribuire anche l'età del lavoratore; non privo di rilievo può essere anche l'elemento psicologico della condotta del datore di lavoro. Si tratta, in conclusione, di applicare i principi enunciati in via generale dagli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ., rispettando il principio di proporzionalità fra comportamento illecito e sanzione. In questa direzione, utili strumenti di riferimento possono essere suggeriti al giudice dalla contrattazione collettiva - ove applicabile e ritualmente acquisita al processo - che, in certi settori, prevede l'istituzione di comitati paritetici, con funzioni di garanzia e prevenzione del conflitto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it