Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LA SUORA CHE SVOLGE OPERA DI INSEGNAMENTO E DI ASSISTENZA PER LA SUA CONGREGAZIONE NON HA DIRITTO A RETRIBUZIONE - Non si configura un rapporto di lavoro subordinato (Cassazione Sezione Lavoro n. 16774 del 7 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Figurelli).

L'opera di insegnamento ai giovani e di assistenza agli infermi svolta da una suora in conformità con le finalità della Congregazione religiosa di appartenenza per enti da questa gestiti, non dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non produce, per la religiosa, il diritto al relativo trattamento economico e normativo.

Secondo le norme dell'ordinamento statuale vigente - applicabile anche al rapporto di lavoro del religioso, non essendo il relativo status limitativo della comune capacità del soggetto - la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi della collaborazione e della subordinazione ma anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma affectionis vel benevolentiae causa o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa. La configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del codice civile (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata. L'accertamento della sussistenza o meno di cause oggettive e soggettive giustificative della gratuità di prestazioni obiettivamente lavorative - alla cui ammissibilità non si oppone alcun principio di diritto costituzionale o comune - è rimesso al giudice di merito.


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