Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DELL'AGENTE PER PROVVIGIONI DECORRE DURANTE IL RAPPORTO - Non si tratta di retribuzione garantita dall'art. 36 della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 9636 del 16 giugno 2003, Pres. Mileo, Rel. Amoroso).

La prescrizione del credito dell'agente per provvigioni decorre durante il periodo di durata del rapporto di agenzia. La sospensione della prescrizione durante il decorso del rapporto di lavoro, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, si riferisce solo alla retribuzione del lavoro dipendente che gode della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost. e non è pertanto applicabile alle provvigioni spettanti all'agente; né tale differenziazione di disciplina può fondare alcun dubbio di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza.


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