Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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IL DIPENDENTE PUÒ OTTENERE LA "MOBILITÀ LUNGA" CUMULANDO I PERIODI DI CONTRIBUZIONE PRESSO LE GESTIONI SPECIALI DAI LAVORATORI AUTONOMI - Al fine di raggiungere la prescritta anzianità contributiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 9007 del 5 giugno 2003, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).

Nell'ambito della disciplina dell'indennità di mobilità prevista a favore dei lavoratori collocati in mobilità (cioè licenziati) dall'azienda datrice di lavoro in quanto ritenuti eccedenti, l'art. 7, 6° e 7° comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223 contiene una particolare disciplina (originariamente limitata nel tempo, ma poi variamente prorogata), applicabile solo in determinate zone che presentano alta disoccupazione, prevedendo, a particolari condizioni di età e di anzianità di lavoro, che l'indennità stessa - la quale ordinariamente ha una durata non superiore a quarantotto mesi - spetti fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità; questo diritto a sua volta si perfezione nel frattempo grazie anche alla regola, di carattere più generale, secondo cui "i periodi di godimento dell'indennità di mobilità (.....) sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa". La possibilità del lavoratore di fruire della mobilità c.d. lunga è prevista, in relazione alla futura maturazione della pensione di anzianità, quando egli, al momento della cessazione del rapporto, abbia compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possa far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni. La ratio di questi limiti è evidentemente, nel quadro di un complessivo contemperamento delle ragioni che militano a favore e contro interventi assistenziali del tipo di quello in esame, quella di non consentire l'accesso al pensionamento di un'età eccessivamente giovanile e di predeterminare la durata massima di questo periodo di accompagnamento alla pensione. Il requisito dell'anzianità contributiva minima di 28 anni deve ritenersi sussistente non solo nel caso in cui il lavoratore possa fruire un periodo di contribuzione di tale durata presso la sola gestione lavoratori dipendenti, ma anche quando a tal fine sia necessario cumulare periodi di contribuzione presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi.


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