Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL GIORNALISTA REDATTORE SI DISTINGUE DA QUELLA DEL COLLABORATORE FISSO PER LA QUOTIDIANITÀ - Non è sufficiente la continuità (Cassazione Sezione Lavoro n. 4047 del 19 marzo 2003, Pres. e Rel. Dell'Anno).

A norma dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio; tali requisiti sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece la posizione del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio.

Si richiede quindi - ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si distingue, per la sola caratteristica della quotidianità delle prestazioni invece che della mera continuità - che, contestualmente, siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione, della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con responsabilità e autonomia.


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