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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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E' VALIDO L'ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE COMPIUTO NEI CONFRONTI DELL'INAIL DAL PATRONATO NELL'INTERESSE DEL LAVORATORE - Anche in mancanza di un formale mandato (Cassazione Sezione Lavoro n. 17997 del 16 dicembre 2002, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).
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Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative dell'INAIL è di tre anni e decorre dal momento in cui l'interessato ha la piena consapevolezza della patologia lavorativa insorta. Tale termine deve ritenersi validamente interrotto da un atto di opposizione al provvedimento amministrativo di diniego, anche quando tale atto sia sottoscritto dal patronato del lavoratore, pur in mancanza di un formale mandato. Ai fini di un'efficace costituzione in mora per conto del rappresentato è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova comprese le presunzioni, né deve trascurarsi che, a norma dell'art. 1 del Decreto Legislativo C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 agli Istituti di Patronato spetta l'assistenza e la rappresentanza dei lavoratori ai fini del conseguimento e della liquidazione amministrativa delle prestazioni previdenziali, essendo richiesto un esplicito mandato solo per conciliare o transigere.
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