Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL COMPITO DEL CONCILIATORE IN SEDE SINDACALE, QUANDO LE PARTI ABBIANO GIÀ RAGGIUNTO L'ACCORDO, CONSISTE NEL RENDERE EDOTTO IL LAVORATORE DI TUTTI GLI ASPETTI DEL RAPPORTO OGGETTO DI TRANSAZIONE - E nell'accertare la mancanza di fattori di coartazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 17785 del 12 dicembre 2002, Pres. Mileo, Rel. Putaturo Donati V.).

In base all'art. 2113 cod. civ. le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi, non sono valide; l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute in un momento successivo. La possibilità di impugnazione è esclusa nel caso di conciliazione avvenuta davanti al giudice ovvero presso l'Ufficio del Lavoro o in sede sindacale. In quest'ultimo caso è necessaria una partecipazione attiva del conciliatore, che si concreta, ove tra le parti sia già stato raggiunto un accordo, nel rendere edotto il lavoratore di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro sui cui è stata conclusa la transazione e nell'accertare l'assenza di fattori di coartazione provenienti dal datore di lavoro.


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