Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

LA PENSIONE INPS DI REVERSIBILITA' SPETTA ANCHE AL CONIUGE SEPARATO PER COLPA O CON ADDEBITO - Senza che sia richiesta la sussistenza del diritto al mantenimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 15516 del 16 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. Picone).

La pensione Inps di reversibilità spetta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, senza che sia richiesta la sussistenza del diritto al mantenimento. Devono applicarsi in materia le decisioni della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988. Deve escludersi che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Pertanto il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato in tutto o per tutto coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a norma dell'art. 13 della R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 nel testo sostituito dall'art. 22 L. 21 luglio 1965 n. 903.


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