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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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LA PENSIONE INPS DI REVERSIBILITA' SPETTA ANCHE AL CONIUGE SEPARATO PER COLPA O CON ADDEBITO - Senza che sia richiesta la sussistenza del diritto al mantenimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 15516 del 16 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. Picone).
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La pensione Inps di reversibilità spetta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, senza che sia richiesta la sussistenza del diritto al mantenimento. Devono applicarsi in materia le decisioni della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988. Deve escludersi che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Pertanto il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato in tutto o per tutto coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a norma dell'art. 13 della R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 nel testo sostituito dall'art. 22 L. 21 luglio 1965 n. 903.
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