Joao E., padre naturale di Julien E., è stato condannato dal Tribunale di Pordenone a corrispondere alla madre del bambino Simona C. la somma mensile di lire 350 mila per concorso al mantenimento del figlio, in base all'art. 148 cod. civ. La sentenza del Tribunale è stata trasmessa dalla Cancelleria all'Ufficio del Registro, che ha chiesto a Simona C. il pagamento della somma di lire due milioni per imposta di registro e di bollo. Simona C. ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di imposta di registro, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) sostenendo l'esistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli analoghi provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, per i quali è prevista l'esenzione tributaria. La Corte Costituzionale con sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003 (Pres. Chieppa, Red. Finocchiaro) ha ritenuto fondata la questione ed ha pertanto dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli." Nella motivazione della sentenza la Corte ha affermato quanto segue: "1. - Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro, nella misura del 3%, gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale, in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, recanti condanna al pagamento di somme o valori, interpretata in modo da comprendere nella tassazione anche i provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli. 1.1. - La questione è fondata. L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) stabilisce che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Questa norma ha parzialmente abrogato l'art. 8, lettera f), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva la sottoposizione ad imposta fissa di registro degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, aventi ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzione di beni patrimoniali già facenti parte di comunione fra i coniugi. Nel motivare la decisione questa Corte - richiamando la sentenza n. 176 del 1992 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della citata legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione - ha testualmente affermato che "il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i profili che rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa Corte nella decisione richiamata, portano anche in questo caso a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione", anche "in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole". L'esenzione tributaria disposta in tema di atti recanti condanna al pagamento di somme in materia di procedimenti relativi ai giudizi di separazione e divorzio ricomprende anche i provvedimenti relativi alla prole, come è dimostrato dal richiamo, nell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, e da ciò deriva che è irragionevole la mancata estensione di tale esenzione anche ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 148 cod. civ., in tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario. La mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in presenza di identico provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell'esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell'altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale. Si deve, poi, rilevare che, in caso di divorzio e di separazione, l'esenzione è prevista anche con riferimento ai provvedimenti di revisione degli assegni e, cioè, in relazione ad ipotesi in cui il rapporto di coniugio non viene in considerazione. L'esenzione, seppure posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore per il cui mantenimento è disposta, con la conseguenza che la sua omessa previsione, quando si è in presenza di prole naturale, oltre ad essere irragionevole, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, si risolve in un trattamento deteriore dei figli naturali rispetto ai figli legittimi, come esattamente rilevato dal giudice rimettente, in contrasto con l'art. 30 della Costituzione. Né in senso contrario può invocarsi la giurisprudenza secondo cui le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte non può estenderne l'ambito di applicazione, dal momento che la stessa giurisprudenza riconosce che tale estensione è consentita quando lo esiga - come nel caso di specie - la ratio dei benefici stessi (v. sentenza n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 27 del 2001 e n. 10 del 1999). 2.2. - L'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli, non può, pertanto, ritenersi conforme all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza."
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