Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

IN CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE GLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL FIGLIO SPETTANO PER LEGGE AL CONIUGE AFFIDATARIO - Anche se siano percepiti dall'altro coniuge, che è tenuto a trasferirli (Cassazione Sezione Prima Civile n. 5060 del 2 aprile 2003, Pres. Greco, Rel. Giuliani).

In base all'art. 211 della legge n. 151 del 1975, è il coniuge cui sono affidati i figli che ha diritto di percepire gli assegni familiari per loro. Tali assegni spettano, quindi, al coniuge affidatario, in forza della legge e non già in base alle convenzioni stipulate tra le parti in sede di separazione consensuale. Il marito è, perciò, tenuto a corrispondere gli assegni familiari non come suo contributo al mantenimento dei figli, ma perché non fanno parte del suo reddito, bensì di quello della moglie. In materia deve applicarsi il principio secondo il quale il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto di percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui questi sia parte, indipendentemente da quanto il coniuge non affidatario debba dare come proprio contributo fissato in sede di accordi per separazione consensuale omologata. Eventuali diverse pattuizioni devono essere stabilite espressamente in tali accordi.


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