Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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L'ACCERTAMENTO DELLA PATERNITA' NATURALE PUO' ESSERE COMPIUTO DAL GIUDICE UTILIZZANDO OGNI MEZZO DI PROVA - Anche mediante presunzioni (Cassazione Sezione Prima Civile n. 2640 del 21 febbraio 2003, Pres. De Musis, Rel. Proto).

Simonetta F. figlia di Maria Angela F. ha chiesto al Tribunale di Perugia di accertare che Bruno B. era suo padre naturale. A sostegno della domanda ella ha addotto:

  • che la madre aveva avuto una relazione sentimentale con B., protrattasi dal 1962 per circa dieci  anni, comprendente il periodo di concepimento;
  • che il B. aveva inviato danaro a Maria Angela F. allo scopo di contributo al suo mantenimento;
  • che nel 1974 il B. l'aveva presentata alla propria madre come figlia, e che questa l'aveva trattata con affetto;
  • che nel 1982, quando l'attrice aveva ormai 16 anni, il B., che da tempo si era trasferito da Genova, dove era iniziata la relazione, a Gubbio, l'aveva incontrata e, nell'occasione, aveva riconosciuto di essere suo padre.

Il convenuto, costituitosi, ha negato la paternità sostenendo che la relazione con la madre dell'attrice era cessata alcuni mesi prima del concepimento. Il Tribunale ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Perugia. Bruno B. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d'Appello per avere fondato la sua decisione su prove presuntive.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 2640 del 21 febbraio 2003, Pres. De Musis, Rel. Proto) ha rigettato il ricorso, rilevando che l'art. 269 cod. civ. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova ai fini dell'accertamento della paternità e della maternità. Pertanto le dichiarazioni della madre e l'esistenza di rapporti tra la medesima e il preteso padre all'epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono essere utilizzati dal giudice del merito a sostegno del proprio convincimento. Il giudice è infatti dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento, in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione, anche su risultanze probatorie indirette ed indiziarie.


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