Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO AL VIAGGIATORE PER RITARDO DI UN TRENO DELLE FERROVIE DELLO STATO PUO' ESSERE DETERMINATO DAL GIUDICE DI PACE ANCHE IN MISURA SUPERIORE AL COSTO DEL BIGLIETTO - Secondo equità (Cassazione Sezione Terza Civile n. 16945 del 11 novembre 2003, Pres. Sabatini, Rel. Chiarini).

Nel marzo del 2000 Ada L. e Alessandra E. hanno convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Roma la S.p.A. Ferrovie dello Stato affermando: 1) che in data 24 novembre 1999 erano salite a Roma Tiburtina, sul treno delle 7,30, per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino, ove l'arrivo era previsto alle ore 8,18, ed imbarcarsi sull'aereo Alitalia Roma-Bruxelles delle ore 9,15; 2) che invece il treno era arrivato alla 8,56 e perciò esse avevano perso l'aereo, e, dovendo necessariamente andare a Bruxelles prima possibile, erano state costrette ad acquistare presso altra compagnia altri biglietti, pagati lire 591.000, nonché a trattenersi un giorno in più a Bruxelles. Pertanto esse hanno chiesto la condanna della convenuta al rimborso delle spese dei biglietti e al risarcimento degli ulteriori danni, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, da liquidare in via equitativa entro la complessiva somma di lire 2.000.000. La S.p.A. Ferrovie dello Stato ha eccepito di poter risarcire il danno soltanto nei limiti delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle FF.SS. di cui al R.D.L. 1948/1934, convertito nella legge 911/1935 e successive modifiche, tra cui il D.L. 13.12.1956, artt. 11 e 12, a norma del quale in caso di ritardi od interruzioni del servizio, l'unico risarcimento riconoscibile è il rimborso totale o parziale del biglietto ferroviario. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2000, ha accolto parzialmente la domanda condannando la convenuta a rimborsare alle attrici il prezzo dei biglietti aerei nuovamente acquistati, oltre agli interessi legali dal 24 novembre 1999, in base alle seguenti considerazioni: 1) i biglietti Alitalia, acquistati in offerta promozionale, non erano rimborsabili; 2) le norme invocate dalla convenuta disciplinavano il trasporto con le FF.SS. prima della loro trasformazione in S.p.A. mentre il contratto era stato stipulato successivamente e quindi erano applicabili le norme del codice civile dettate nel caso di inadempimento contrattuale; 3) nella fattispecie il treno era una navetta che percorreva Roma-Tiburtina e l'aeroporto di Roma Fiumicino in tempi rapidi e puntuali, sì che di norma era affidabile; 4) perciò il ritardo di quaranta minuti era da ritenere eccezionale e dunque non era configurabile un concorso di colpa delle attrici per non aver lasciato un maggior intervallo di tempo tra l'orario di arrivo previsto a Fiumicino e la partenza dell'aereo. La S.p.A. Trenitalia ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Giudice di Pace per carenza o incongruenza della motivazione e sostenendo che pur essendo state privatizzate le Ferrovie dello Stato, il servizio da esse svolto è rimasto pubblico, con conseguente applicabilità nelle norme speciali sui limiti di responsabilità.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 16945 dell'11 novembre 2003, Pres. Sabatini, Rel. Chiarini) ha rigettato il ricorso. Nelle cause di valore non superiore a due milioni di lire - ha osservato la Corte - il Giudice di Pace ha il potere-dovere di pronunciare secondo equità (art. 113, secondo comma, nel testo risultante dall'art. 21 legge 21 dicembre 1991 n. 374), ossia deve necessariamente formulare la regola decisoria del caso concreto (c.d. equità formativa della regola del singolo caso ovvero sostitutiva della regola di diritto). Pertanto il giudice non ha l'obbligo né di individuare la norma giuridica sostanziale astrattamente applicabile, né di applicarla in concreto, e perciò non ha nessun obbligo di indicare le ragioni per cui intende discostarsene. Egli ha invece l'obbligo di rendere comprensibili il procedimento logico intuitivo seguito per la determinazione della regola equitativa. Nella fattispecie - ha affermato la Corte - la ratio decidendi del Giudice di Pace è resa palese dalla evidenziata natura privatistica dell'Ente Ferrovie dello Stato e dalla riscontrata eccezionalità del ritardo nell'esecuzione della prestazione da esso dovute in qualità di vettore; quindi la motivazione non è né mancante, né apparente, né viziata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.


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