Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LE CONTROVERSIE SULL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEL PUBBLICO IMPIEGO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - Si tratta di atti di gestione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14529 del 29 settembre 2003, Pres. Corona, Rel. Evangelista).

La riforma che ha introdotto la privatizzazione del pubblico impiego, attribuendo le relative controversie al giudice ordinario, prevede, in via di eccezione, che permanga la giurisdizione dei Tribunali amministrativi sulle controversie concernenti le procedure concorsuali. Simili procedure iniziano con il bando, atto amministrativo generale che esprime, o anche soltanto attua, la decisione di coprire un certo numero di posti e detta la cosiddetta lex specialis del concorso; proseguono con le domande di partecipazione e l'espletamento delle procedure tecniche di selezione (generalmente ad opera di una commissione, organo straordinario dell'amministrazione) e si concludono con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere.

Esaurita la procedura concorsuale, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell'Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché il soggetto individuato all'esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell'aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario e ponendosi la decisione di quest'ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l'interessato, del suo diritto alla stipulazione; tale diritto va tutelato davanti al giudice ordinario. La situazione non muta nei casi in cui, assunti i vincitori nel numero corrispondente ai posti originariamente messi a concorso, l'Amministrazione deliberi ulteriori assunzioni, utilizzando la possibilità del cosiddetto scorrimento. Certamente l'utilizzazione delle graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, risponde a finalità ed esigenze che non sono correlate all'interesse del singolo (l'idoneo) alla copertura effettiva del posto, ma che rispondono all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni, in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico che l'amministrazione decida di coprire, avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso, piuttosto che procedere all'avvio di un nuovo (costoso e lungo) procedimento concorsuale. E tuttavia da ciò discende soltanto che l'istituto del c.d. scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto: ma, una volta assunta, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, nell'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori ancorché mediante l'utilizzazione dell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la cd. lex specialis del concorso, e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere.

Pertanto, il candidato, il quale, in presenza di utilizzazione del sistema dello scorrimento, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso di requisiti stabiliti dal bando di concorso per fruire di una riserva di posti, pretenda di essere incluso nel novero degli ulteriori chiamati alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione e non pone in discussione le procedure concorsuali, con la conseguenza che la domanda giudiziale a tal fine proposta è devoluta - trattandosi di rapporto di impiego assoggettato al regime contrattuale - alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, primo comma del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; è poi questione di merito e non di giurisdizione quella concernente l'operatività anche nella procedura di scorrimento dell'intera disciplina dell'originario bando, ivi compresa quella concernente eventuali riserve di posti.


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