Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO NON SI ESTENDE AI PROVVEDIMENTI CHE STABILISCONO LE LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - Vanno impugnati davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 6220 del 17 aprile 2003, Pres. Delli Priscoli, Rel. Napoletano).

Il legislatore ha attribuito alle amministrazioni pubbliche, con i decreti legislativi n. 29 del 1993 e n. 165 del 2001, il potere di definire, sulla base dei principi generali fissati dalla legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. Il sindacato sui relativi provvedimenti non rientra nella giurisdizione attribuita al giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Questa giurisdizione invero, avendo ad oggetto le controversie riguardanti direttamente il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non può estendersi agli atti amministrativi concernenti le linee e i principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono. Questi atti, aventi uno scopo esclusivamente pubblicistico, possono essere impugnati soltanto davanti al giudice amministrativo.


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