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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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NEL PROCEDIMENTO PER REPRESSIONE DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE, IL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DEVE ASTENERSI SE HA DECISO LA CAUSA NELLA FASE SOMMARIA - Si deve evitare che il giudice ripercorra l’itinerario logico in precedenza seguito (Corte Costituzionale n. 387 del 15 ottobre 1999, Pres. Vassalli, Red. Chieppa).
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Per la repressione del comportamento antisindacale l’art. 28 St. Lav. prevede che, in primo grado, il giudizio si svolga in due fasi: quella sommaria decisa con decreto e quella, eventuale, di opposizione a tale provvedimento. Entrambe le fasi si svolgono davanti allo stesso ufficio: in precedenza il Pretore, oggi il giudice monocratico di Tribunale. Può perciò accadere che la causa di opposizione sia assegnata allo stesso magistrato che ha definito la fase sommaria. In un giudizio di opposizione in base all’art. 28 St. Lav., svoltosi nel dicembre 1997 davanti al Pretore di Torino, l’opponente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciatosi con decreto ex art. 28 L. n. 300/70 e quello del giudice dell’opposizione a tale decreto. L’art. 51 cod. proc. civ. prevede al primo comma che il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha trattato la causa come magistrato in “altro grado” del processo. Il Pretore ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 28 St. Lav., la fase di opposizione non costituisca un “altro grado” e pertanto l’art. 51 cod. proc. civ. non sia in tal caso applicabile; pertanto ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, con riferimento in particolare all’art. 24 della Costituzione che tutela il diritto di agire in giudizio, e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.
La Corte con sentenza n. 387 del 15 ottobre 1999 (Pres. Vassalli, Red. Chieppa), ha dichiarato la questione “non fondata nei sensi di cui in motivazione” emettendo una sentenza “interpretativa di rigetto”. Nella motivazione della sentenza la Corte ha affermato che l’art. 51 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di astensione sussista anche per il giudice che, dopo avere pronunciato nella fase sommaria di un procedimento in base all’art. 28 St. Lav., venga investito della decisione sull’opposizione nello stesso processo. Sul piano generale – ha osservato la Corte – esigenza imprescindibile rispetto ad ogni tipo di processo è quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito. La previsione contenuta nell’art. 51 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha conosciuto la causa come magistrato in altro grado del processo, ha fondamento nella esigenza che il giudice dell’impugnazione sia diverso da quello che ha già deciso in precedenza la stessa causa.
L’espressione “altro grado” – ha affermato la Corte – non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l’ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall’ordinamento giudiziario, ma deve comprendere - con un’interpretazione conforme a Costituzione – anche la fase che in un processo civile ha sostanzialmente contenuto impugnatorio, come avviene nel caso dell’opposizione a decreto emesso in base all’art. 28 St. Lav. Pertanto - ha concluso la Corte – deve ritenersi che l’obbligo di astensione sussista anche per il giudice che, dopo avere emesso la decisione nella prima fase del procedimento ex art. 28 St. Lav., si veda assegnare il compito di giudicare anche sull’opposizione.
Pubblichiamo il testo integrale della sentenza nella sezione Documenti.
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