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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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NELLE CAUSE DI LAVORO, IN GRADO DI APPELLO, NON POSSONO ESSERE PRODOTTI NUOVI DOCUMENTI - Contrasto di giurisprudenza nella Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 775 del 20 gennaio 2003, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco).
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Alberto E., dipendente della S.p.A. Isperia con qualifica di direttore generale, è stato licenziato con motivazione riferita ad esigenze organizzative. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Varese, contestandone la motivazione e sostenendo che in quel periodo l'azienda aveva effettuato assunzioni di personale. Il Pretore ha ritenuto fondata la domanda e ha condannato l'azienda al pagamento dell'indennità supplementare prevista dal contratto nazionale dei dirigenti in caso di licenziamento ingiustificato. In grado di appello l'azienda ha prodotto alcuni documenti dai quali risultava che le mansioni in precedenza assegnate al dirigente Alberto E. erano state svolte, dopo il suo licenziamento, dall'amministratore della società. Nonostante l'opposizione della difesa del dirigente, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la produzione dei nuovi documenti in grado di appello e, in base a questi, ha accolto l'impugnazione, in quanto ha ritenuto provata l'effettiva soppressione del posto del dirigente. Questi ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per avere fondato la sua decisione su documenti che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti dall'azienda nel giudizio di primo grado. La difesa del dirigente ha denunciato la violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. secondo cui nelle cause di lavoro non sono ammessi, in grado di appello nuovi mezzi di prova. La società si è difesa richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il divieto recato dall'art. 437 cod. proc. civ. si riferisce alle "prove costituende" ed in particolare alle testimonianze, ma non ai documenti, in quanto "prove costituite".
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 775 del 20 gennaio 2003, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco) ha accolto il ricorso del dirigente dichiarando di non condividere l'interpretazione data dall'art. 437 cod. proc. civ. in numerose precedenti sentenze della Sezione Lavoro, secondo cui "il divieto previsto dall'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. si riferisce alle prove che debbono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento e non osta pertanto alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti che contengono prove già costituite e non impongono ulteriore attività istruttoria" (Cass. Sez. Lav. 29 giugno 1977 n. 2835, Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199 e numerose altre).
Nella sentenza n. 775/2003 la Suprema Corte, ponendosi in consapevole contrasto con il precedente orientamento, convalidato dalle Sezioni Unite, ha escluso l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in grado di appello, affermando che l'art. 437 cod. proc. civ. deve essere interpretato con riferimento ad un'altra norma, l'art. 416 terzo comma cod. proc. civ., concernente la costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado. Secondo questa disposizione il convenuto, nel costituirsi in giudizio ha l'onere di "prendere posizione in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore ...... ed indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare": la locuzione "in particolare" - ha osservato la Corte - qualifica i documenti come una "specie" del genere costituito dai mezzi di prova.
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