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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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L'EMITTENTE TELEVISIVA RISPONDE DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE PER L'UTILIZZAZIONE ILLEGITTIMA DI UN'OPERA MUSICALE IN UNO SPOT PUBBLICITARIO - Insieme all'inserzionista e al concessionario della pubblicità (Cassazione Sezione Prima Civile n. 8597 del 29 maggio 2003, Pres. Saggio, Rel. Marziale).
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In uno spot pubblicitario della Standa trasmesso dalle emittenti televisive Canale 5 e Retequattro, gestite dalla R.T.I., è stata utilizzata in parte, quale colonna sonora, la canzone "White Christmas" di Irving Berlin. La società Edizioni Chappell, titolare dei diritti su questa opera musicale, essendo la trasmissione avvenuta senza il suo consenso, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare al risarcimento del danno la Standa, la R.T.I. e la Publitalia, concessionaria per la pubblicità su Canale 5 e Retequattro.
Il Tribunale ha dichiarato illecita l'utilizzazione dell'opera, avvenuta senza alcuna autorizzazione della Chappell, ponendo in evidenza che la trasmissione del brano musicale, sia pure senza accompagnamento, aveva reso chiaramente riconoscibile il suo motivo caratterizzante, al fine evidente di evocare l'atmosfera natalizia ritenuta propizia a stimolare l'acquisto dei prodotti pubblicizzati. Il Tribunale ha condannato peraltro solo la Standa, osservando che nessuno specifico elemento di prova era stato fornito a dimostrazione della consapevole e attiva partecipazione delle altre società alla illecita utilizzazione del brano musicale. La sentenza è stata riformata, sul punto, dalla Corte d'Appello che, accogliendo l'appello della Chappell ha condannato anche la R.T.I. e la Publitalia al risarcimento dei danni. Le società condannate hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 8597 del 29 maggio 2003, Pres. Saggio, Rel. Marziale) ha respinto i ricorsi, in quanto ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente motivato l'accertamento della illegittima utilizzazione dell'opera musicale. In merito alla responsabilità della R.T.I. e della Publitalia, la Suprema Corte ha affermato che i concessionari dei servizi radiotelevisivi sono tenuti al rispetto delle norme poste a tutela dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, in relazione ai messaggi pubblicitari, dal momento che: a) tali diritti hanno natura assoluta e godono, quindi, di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla loro violazione; b) l'utilizzazione (sia pure parziale) del brano musicale per la realizzazione dello "spot pubblicitario" comporta violazione di tali diritti; c) quando il danno è imputabile a più persone, tutte sono obbligate, in solido, al risarcimento nei confronti del danneggiato, essendo la rilevanza della (eventuale) diversa misura delle rispettive colpe limitata ai rapporti interni (art. 2055 cod. civ.).
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