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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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ANCHE LA PERSONA NON NOTA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - Ma deve provare il pregiudizio subito (Cassazione Sezione Lavoro n. 4366 del 25 marzo 2003, Pres. Saggio, Rel. Berruti).
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Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e di vicende personali e familiari dalla curiosità e dalla conoscenza pubblica. Si tratta di situazioni che solo quegli che le ha vissute può decidere di pubblicizzare e che ha diritto di difendere da ogni ingerenza, sia pure condotta con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro, che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione. La fonte primaria di tale diritto, ancorché esso sia previsto in altre e più specifiche norme, è l'art. 2 della Costituzione, e la sua violazione dà luogo a fatto illecito i cui effetti pregiudizievoli sono risarcibili. La tutela del diritto alla riservatezza può essere richiesta, davanti al giudice sia dalla persona nota che dalla persona non nota. Tuttavia per la persona nota è più facile che operi la previsione dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore ovvero che la pubblicazione della fotografia possa avvenire anche senza il consenso dell'interessato ovvero legittimamente, giacché si accompagna ad una esigenza pubblica di informazione, costituzionalmente tutelata. In caso di violazione del diritto alla riservatezza il pregiudizio, morale o patrimoniale, che ne consegue deve essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale e personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità.
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