Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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L'INSEGNANTE DI RELIGIONE RITENUTA INIDONEA DALL'ORDINARIO DIOCESANO, PERCHE' NUBILE IN STATO DI GRAVIDANZA, HA PERSO IL LAVORO, MA NON HA SUBITO UN VERO E PROPRIO LICENZIAMENTO - Per questo, secondo la Suprema Corte, ella non ha diritto alla specifica tutela prevista dal nostro ordinamento per le lavoratrici madri (Cassazione Sezione Lavoro n. 2803 del 24 febbraio 2003, Pres. Mileo, Rel. Picone).

Pubblichiamo nella sezione Documenti il testo integrale della sentenza della Suprema Corte n. 2803 del 24 febbraio 2003, ampiamente commentata dagli organi di informazione, relativa al caso dell'insegnante di religione privata del lavoro dal Ministero dell'Istruzione per revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano "revoca disposta - si legge nella sentenza - perché nubile in stato di gravidanza".

La Suprema Corte ha ritenuto che, in virtù dei patti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, legittimati dall'art. 7 della nostra Costituzione, il nostro ordinamento deve attribuire rilevanza a taluni atti della Chiesa "purché questi non siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere contrarie". Ciò premesso la Corte ha ravvisato nella revoca dell'idoneità disposta dall'ordinario diocesano una situazione di impossibilità della prestazione lavorativa tale da giustificare il venir meno del rapporto di lavoro; non si tratterebbe però, secondo la Suprema Corte, di un licenziamento e quindi non si porrebbe la questione del divieto, previsto dal nostro ordinamento, di licenziare la lavoratrice madre.

Questa argomentazione, oltre a peccare di formalismo, sembra prescindere dalla considerazione che nel nostro ordinamento la lavoratrice madre è tutelata non solo dalla specifica legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, ma anche dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori che vieta ogni discriminazione attuata in base al sesso.


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