Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CONCERNENTI IL LORO TRATTAMENTO - Devono essere tutelati in sede giurisdizionale (Corte Costituzionale n. 26 dell'8 febbraio 1999, Pres. Vassalli, Red. Zagrebelsky).

 

I detenuti sono autorizzati a tenere presso di se i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Lo stabilisce l'art. 18 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
M.A., detenuto in un istituto penitenziario di Padova, non ha ricevuto un periodico cui si era abbonato, perchè la direzione del carcere lo ha ritenuto osceno, osservando che publicazioni di questo tipo, per il loro contenuto non possono considerarsi come periodici in libera vendita perchè a) sono vietate ai minori, b) la loro esposizione è vietata alla legge, e c) la legge esonera la responsabilità per la loro divulgazione solo ad edicolanti e librai.
Contro questo provvedimento M.A. ha proposto ricorso al magistrato di sorveglianza, che si è posto il problema della tutelabilità del diritto fatto valere dal detenuto. Il magistrato ha osservato che in base agli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 75 n. 354, il reclamo in questi casi dà luogo ad una procedura priva dei caratteri propri della giurisdizione, in quanto il reclamo di detenuti o internati contro atti amministrativi della direzione dell'istituto penitenziario forma oggetto di una procedura priva dei caratteri propri della giurisdizione.
Infatti solo per i reclami concernenti la materia lavorativa o quella disciplinare è previsto un vero e proprio procedimento, con la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'interessato ed è espressamente prevista l'impugnabilità della decisione presa dal magistrato di sorveglianza con ricorso per cassazione.
Per gli altri casi di reclamo la decisione viene presa nell'ambito di un procedimento privo di garanzie e si conclude con un provvedimento non impugnabile in alcuna sede. Il magistrato ha rilevato che per i reclami concernenti diritti che formano oggetto di protezione costituzionale in via immediata, come il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, la procedura non giurisdizionale prevista dalla legge appare inadeguata e pertanto ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale per contrasto degli artt. 35 e 69 della legge n. 374/75 con gli artt. 2 (tutela della personalità), 24 e 113 (tutela giurisdizionale dei diritti) e 127 (funzione rieducativa della pena) della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e con sentenza n. 26 dell'8 febbraio 1999 (Pres. Vassalli, Red. Zagrebelsky) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
Si tratta - ha precisato la Corte - della tutela dei diritti suscettibili di essere lesi per effetto del potere dell'amministrazione di disporre di misure speciali che modificano le modalità concrete del trattamento di ciascun detenuto ovvero per effetto di determinazioni amministrative rese nell'ambito della gestione ordinaria della vita del carcere; l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti.
I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico -ha affermato la Corte- trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione (sentenza n. 114 del 1979).
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione -ha osservato la Corte- stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. Cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità -nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina- non possono mai consistere in «trattamenti penitenziari» che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso -anzi soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile- è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale, conformemente, del resto, all'impronta generale che l'art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario.
Al riconoscimento della titolarità di diritti -ha concluso la Corte- non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere. L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d'altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art 2 della Costituzione e caratterizzanti lo stato democratico di diritto: un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, fossanche ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con ricorso per cassazione.


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