Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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UN CONSIGLIERE REGIONALE NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A PROCESSO PENALE PER UN ARTICOLO, RITENUTO DIFFAMATORIO, NEL QUALE ABBIA RIPORTATO IL CONTENUTO DI UNA SUA INTERPELLANZA - Si applica l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 122 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 391 del 22 ottobre 1999, Pres. Granata, Red. Vari).

 

Il consigliere regionale del Veneto Boato è stato rinviato a giudizio nel dicembre del 1996 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia per rispondere del reato di diffamazione ravvisato nella pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" di un suo scritto nel quale si dava conto di alcuni rilievi da lui formulati in un'interpellanza sulle iniziative assunte per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia, in relazione all'estrazione di metano da parte dell'Agip S.p.A. Nell'interpellanza si poneva in discussione l'imparzialità di alcuni esperti nominati dal ministro dell'Ambiente per la valutazione del fenomeno, in quanto aventi rapporti di lavoro con l'Agip.
La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione con riferimento all'art. 122 della Costituzione, secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Essa ha chiesto pertanto alla Corte Costituzionale di annullare il decreto di rinvio a giudizio del consigliere Boato.
La Corte, con sentenza del 22 ottobre 1999, (Pres. Granata, Red. Vari), ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 122 Cost. ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui questa rinvia. Altrettanto indubbio è, secondo la giurisprudenza, che fra gli atti tipici vanno annoverate le interrogazioni e le interpellanze, in quanto strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio nei confronti della Giunta. L'immunità - ha affermato la Corte - si estende anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza. Pertanto va ritenuta ricompresa nella guarentigia la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni.
Conseguentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» del 20 gennaio 1996, e conseguentemente ha annullato il decreto 20 dicembre 1996 con il quale è stato disposto il giudizio.


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