Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NON PUŅ DETERMINARE I CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE GIORNALISTICA - Glielo impedisce l'art. 21 della Costituzione (Tribunale Civile di Milano, Sezione Prima, 14 ottobre 1999, Pres. Roda Bogetti, Rel. Cappabianca).

 

Le forzature della legge n. 675/96, concepita per disciplinare il funzionamento della banche dati, ma suscettibile di strumentalizzazioni per finalità di censura sull'informazione giornalistica, sono state rilevate dal Tribunale di Milano in una delle prime decisioni emesse in materia, a seguito di una singolare vicenda.
Maria Teresa Valoti, vedova di Vittorio Olcese, ha chiesto al Garante per la Protezione dei Dati Personali di ordinare alla società editrice e al direttore responsabile del Corriere della Sera che negli articoli del quotidiano non venga attribuita ad altri che a sé la qualifica di "signora Olcese" e di adottare tutte le misure necessarie alla tutela del proprio diritto all'identità personale.
La Valoti ha fondato in particolare la sua pretesa sul rilievo che, nonostante reiterate diffide, gli articoli di cronaca politica e mondana sul Corriere della Sera persistono nel qualificare "signora Olcese" la prima moglie di Vittorio Olcese, Giuliana De Cesare, ancorché il matrimonio di costei con l'Olcese, contratto nel 1958, sia stato dichiarato nullo dal Tribunale della Sacra Romana Rota sin dal febbraio 1976; il conseguente collegamento alla propria persona delle opinioni, delle iniziative e delle amicizie della De Cesare comportano, secondo la ricorrente, una grave distorsione della sua identità.
Con provvedimento emesso il 19 aprile, in base all'art. 29 della legge n. 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), il Garante, in accoglimento della richiesta della sig.ra Valoti, ha ordinato all'editore e al direttore del Corriere della Sera di cessare il "comportamento illegittimo" rettificando la registrazione o, comunque, la trattazione dei dati personali della ricorrente in modo tale da "individuare correttamente con l'espressione sig.ra Olcese soltanto la ricorrente Maria Teresa Valoti anziché la sig.ra Giuliana De Cesare", nonché di divulgare la rettifica con pubblicazione di apposito comunicato sul Corriere della Sera.
Il direttore e l'editore del quotidiano milanese hanno proposto opposizione contro tale decisione davanti al Tribunale di Milano, sostenendo, tra l'altro, che il provvedimento emesso nei loro confronti non rientrava nei poteri del Garante e che comunque la sig.ra Valoti non era legittimata a chiederlo. Essi hanno anche sollevato, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 29 L. n. 675/96 e 20 D.P.R. n. 501/98.
Il Tribunale di Milano, con decisione del 14 ottobre 1999, (Sezione Prima Civile, Pres. Roda Bogetti, Rel. Cappabianca), ha accolto l'opposizione, annullando il provvedimento emesso dal Garante. Nella motivazione della decisione, il cui testo integrale viene pubblicato nella sezione Documenti, il Tribunale, ha osservato, tra l'altro, che la direttiva della Commissione Europea 95/46/CE, in base alla quale è stata approvata dal nostro Parlamento la legge 675/96, circoscrive in modo inequivocabile il proprio ambito di applicazione al trattamento dei dati personali comunque destinati all'archiviazione e pertanto non concerne le informazioni diffuse dai giornali: ciò deve indurre, secondo il Tribunale ad interpretare in senso restrittivo la portata della legge n. 675/96, anche per evitare che la sua applicazione si ponga in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che tutela la libertà di informazione. Il Tribunale ha peraltro ritenuto che, anche volendo interpretare estensivamente la legge n. 675/96, nel senso cioè che essa si riferisca alle informazioni non strutturate in archivio, la domanda promossa dalla sig.ra Valoti vedova Olcese non possa essere accolta, in quanto la tutela prevista dalla legge spetta esclusivamente alla persona oggetto dell'informazione, laddove le notizie pubblicate dal Corriere della Sera concernevano la sig.ra De Cesare.
Inoltre il Tribunale ha ritenuto che la diffusione di tali notizie rientri nell'esercizio del diritto di cronaca e che il provvedimento del Garante si sia posto in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che pone alla pubblica autorità il divieto assoluto di adottare provvedimenti diretti ad esercitare controlli o assensi preventivi sul contenuto delle pubblicazioni.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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