Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'OTTENIMENTO, DA PARTE DEL LAVORATORE LICENZIATO, DI UN DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DEL T.F.R. NON GLI PRECLUDE LA POSSIBILITA' DI IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - Anche se il decreto è divenuto esecutivo per mancanza di opposizione (Cassazione Sezione Lavoro n. 16306 del 19 novembre 2002, Pres. Trezza, Rel. Mercurio).

Gaetano B., dipendente del Banco Ambrosiano Veneto, licenziato nel novembre 1996, ha ottenuto, nel gennaio del 1997, dal Pretore di Caltagirone, un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda, per il pagamento del trattamento di fine rapporto, precisando peraltro, nel ricorso al magistrato, che la richiesta non implicava rinuncia all'impugnazione del licenziamento.

Poiché la banca non ha proposto opposizione, il decreto è divenuto esecutivo. Il lavoratore ha anche impugnato il licenziamento con ricorso al Pretore di Caltagirone depositato nel febbraio del 1997. In questo giudizio la banca si è difesa sostenendo che l'impugnazione era inammissibile perché era passato in giudicato il decreto ingiuntivo per il pagamento del t.f.r. dovuto al lavoratore per effetto del licenziamento. Il Pretore ha ritenuto fondata l'eccezione ed ha perciò rigettato l'impugnazione. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Caltagirone che ha osservato che il decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge acquista, al pari di un'ordinaria sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale. Questo giudicato - ha affermato il Tribunale - copre il dedotto e il deducibile, estendendosi a tutti gli antecedenti logici necessari della pronuncia; nel caso di specie esso implica una preliminare verifica da parte del Giudice dell'esistenza del necessario presupposto logico-giuridico del diritto al t.f.r. costituito dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; pertanto avendo il lavoratore ottenuto il giudicato sostanziale sul proprio diritto al t.f.r., questo accertamento si poneva come preclusivo ed ostativo alla successiva domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, il cui eventuale accoglimento si sarebbe posto in contrasto insanabile con il giudicato sull'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16306 del 19 novembre 2002, Pres. Trezza, Rel. Mercurio) ha accolto il ricorso. Non sussiste - ha premesso la Corte - alcuna logica né giuridica incompatibilità tra l'interesse tra la parte prestatrice di lavoro, in caso di suo licenziamento, ad agire in giudizio con l'azione monitoria volta ad ottenere il trattamento di fine rapporto - che spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, quale che sia stato il motivo di tale cessazione - e l'interesse della medesima parte ad agire per ottenere l'accertamento della invalidità del licenziamento. Peraltro - ha aggiunto la Corte - anche in via generale deve ritenersi che la percezione del trattamento di fine rapporto, pur ottenuta a seguito di apposita iniziativa giudiziaria, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla illegittimità del licenziamento; l'impugnazione del licenziamento di per sé non rimuove la situazione di fatto - che è quella giuridicamente rilevante ai fini del trattamento di fine rapporto - costituita dall'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Il licenziamento - ha affermato la Corte - finchè non sia stato dichiarato inefficace o illegittimo, mantiene in ogni caso il suo effetto risolutorio naturale, a prescindere dal regime giuridico di tutela (obbligatoria o reale) applicabile in concreto: e l'azione diretta ad invalidare il licenziamento, privo di giusta causa o giustificato motivo, è coerentemente qualificabile come azione di annullamento avente natura costitutiva, in quanto mirante a modificare una situazione preesistente ed idonea a togliere validità al negozio o all'atto impugnato.

Va pure considerato che l'immediata efficacia risolutiva del licenziamento trova riscontro decisivo nella previsione del nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale norma, come conseguenza della declaratoria di legittimità e inefficacia del licenziamento, attribuisce al lavoratore soltanto il risarcimento del danno da lui subito nel periodo che intercorre tra il provvedimento espulsivo e la disposta reintegrazione, danno che concettualmente non si identifica con le retribuzioni maturate in tale periodo, ma che ad esse può solo commisurarsi, salva la prova dell'aliunde perceptum, ovvero dell'aliunde percipiendum: il che può ridimensionale l'entità del risarcimento medesimo.

Così precisati i limiti della domanda proposta in sede monitoria - ha osservato la Corte - deve, di conseguenza, affermarsi che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, non copre né preclude la questione della legittimità o meno del licenziamento, ma riguarda solo il fatto - giuridicamente rilevante in quella sede - della avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro e, dunque, del maturarsi, a quel momento, di una determinata anzianità quale condizione per l'insorgenza del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto; da quest'ultima considerazione può trarsi l'ulteriore rilievo che, non potendosi più porre in discussione l'intervenuta risoluzione del rapporto dedotto in causa, l'area rimasta impregiudicata - anche per effetto dell'espressa riserva formulata in sede monitoria - è quella concernente la legittimità, nonché, in caso di accertata illegittimità, le conseguenze risarcitorie, questa volta disgiunte dalle conseguenze reintegratorie, che non sono più rispondenti all'intento del ricorrente proprio in ragione della domanda proposta in sede monitoria ed accolta con provvedimento passato in giudicato.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it