Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE PROCESSATO PER RAPINA, IN SEGUITO A PATTEGGIAMENTO DELLA PENA - Può essere ritenuto legittimo anche se il contratto collettivo prevede come causa di recesso la sentenza penale di condanna (Cassazione Sezione Lavoro n. 12804 del 18 novembre 1999, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).

S.V. e Q.F., dipendenti dell’Ente Poste Italiane, sono stati sottoposti a processo penale con l’imputazione di aver commesso una rapina in banca. Il processo è stato definito con patteggiamento. L’Ente Poste, dopo la sentenza, li ha licenziati, riferendosi all’art. 34 del contratto collettivo che consente il licenziamento in tronco in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, suscettibile di recidere il vincolo fiduciario. I lavoratori hanno chiesto al Pretore di Torino di annullare i licenziamenti sostenendo che la sentenza di applicazione della pena in base all’art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento) non è equiparabile alla sentenza di condanna.

Questa tesi è stata ritenuta valida dal Pretore, che ha annullato i licenziamenti. La decisione del Pretore è stata integralmente riformata in grado di appello dal Tribunale di Torino, che ha ritenuto legittimi i licenziamenti, affermando che l’art. 34 del contratto collettivo dell’Ente Poste deve essere interpretato in conformità con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, Sezioni Unite Penali, con le sentenze 8.5.1996 n.11 e 18.4.1997 n.3600 secondo cui la sentenza di patteggiamento è assimilabile, a determinati fini, alla sentenza di condanna. Nella coscienza sociale - ha osservato il Tribunale - la posizione del soggetto che abbia patteggiato la pena non viene differenziata da quella di colui che all’esito del procedimento penale abbia riportato una sentenza di condanna, onde deve ritenersi che i firmatari del contratto collettivo si siano ispirati a questo comune sentire. Inoltre il Tribunale ha rilevato che nel procedimento disciplinare i due lavoratori avevano ammesso i fatti contestati, che apparivano di gravità tale da recidere il rapporto fiduciario, anche in considerazione del fatto che le mansioni da loro svolte comportavano il maneggio di plichi postali assicurati e di valore.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12804 del 18 novembre 1999, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso dei lavoratori, pur confermando la sua giurisprudenza secondo cui la sentenza di patteggiamento pronunciata ex art. 444 c.p.p. non è una vera e propria sentenza di condanna, ma è a questa equiparata a tutti i fini penali, esclusi solo quelli di cui all’art. 445 primo comma c.p.p.; essa, tra l’altro, non ha efficacia diretta nei giudizi civili o amministrativi. Ma il Tribunale – ha osservato la Corte - ha ben precisato di non porre l’equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. sul piano della interpretazione della legge, bensì come interpretazione della volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, pervenendo alla conclusione che il contratto collettivo, quando all’art. 34 usa l’espressione “sentenza di condanna” ha inteso includervi anche la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

Lo snodo principale dell’argomentazione del Tribunale, secondo cui gli agenti contrattuali, nell’usare l’espressione “sentenza di condanna”, si sono ispirati al comune sentire che vi associa anche le sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – ha osservato la Corte - trova un fondamento nella stessa natura di tali sentenze le quali, secondo una tesi molto accreditata in dottrina e in giurisprudenza, che è stata recepita anche in pronunce della Cassazione (Cass. Sezioni Unite Penali 27 marzo 1992 n. 5777 cit.) contengono un accertamento ed un’affermazione di responsabilità impliciti, sulla base delle convergenti richieste dell’imputato e del pubblico ministero sul merito dell’imputazione; chiedendo il patteggiamento, l’imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l’accusa dall’onere della prova, in cambio di facilitazioni sul piano della pena. Il Giudice non svolge un ruolo meramente notarile, ma effettua una valutazione di merito sulla congruità della pena concordata tra le parti, con potestà di rigettare la richiesta di patteggiamento in caso di valutazione sfavorevole la quale non può non rapportarsi al fatto-reato contestato e presupporlo.


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