Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LICENZIAMENTO DI UN DIRETTORE GENERALE CON ASSEGNAZIONE DELLE SUE MANSIONI A UN AMMINISTRATORE DELEGATO - Può ritenersi giustificato (Cassazione Sezione Lavoro n. 12603 del 13 novembre 1999, Pres. Trezza, Rel. Dell’Anno).

L.D., direttore generale della società Pai, è stato licenziato per soppressione di posto. Le sue mansioni sono state affidate ad un amministratore delegato nominato dal consiglio di amministrazione in seguito a conforme deliberazione dell’assemblea dei soci. Egli si è rivolto al Pretore di Novara sostenendo che il licenziamento doveva ritenersi ingiustificato in quanto le mansioni da lui svolte non erano state soppresse, ma affidate ad altra persona; pertanto egli ha chiesto la condanna dell’azienda al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per il caso di licenziamento ingiustificato. L’azienda si è difesa sostenendo che L.D. non era stato sostituito da altro dipendente e che il suo licenziamento era giustificato anche dalla necessità di ridurre i costi. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Novara hanno ritenuto infondata la domanda.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12603 del 13 novembre 1999, Pres. Trezza, Rel. Dell’Anno), ha rigettato il ricorso del dirigente. Le funzioni e le responsabilità di amministratore di una società e quelle di direttore generale, anche se affidate entrambe a quest’ultimo – ha affermato la Corte - sono concettualmente diverse, l’una consistendo nella gestione dell’impresa, l’altra nell’esecuzione, seppure al più elevato livello, delle disposizioni generali impartite nel corso di tale gestione, a nulla rilevando che al direttore generale possano essere affidati compiti di contenuto analogo a quelli incombenti sugli amministratori, così che in concreto risulti difficoltoso ricollegare un atto all’una o all’altra funzione.

Ne consegue che, ove nella stessa persona si cumulino le funzioni di amministratore e di direttore generale, si instaurano due distinti rapporti, rispettivamente di amministrazione e di lavoro subordinato. Ma, una volta che, esercitando il suo potere discrezionale, la assemblea deliberi la nomina dell’amministratore, evidentemente il potere di gestione e di rappresentanza e le correlative funzioni, non potranno più appartenere a colui, che da direttore generale, di fatto in precedenza li aveva esercitati, residuando invece, per lo stesso, l’unico rapporto di lavoro subordinato implicante lo svolgimento delle sole mansioni a questo collegate. Ne deriva – ha affermato la Corte - che, nell’ottica di una ristrutturazione aziendale imponente il contenimento dei costi, ben è ipotizzabile che l’esercizio delle mansioni dirigenziali e amministrative venga concentrato nelle mani dell’amministratore, con la conseguente soppressione del posto di lavoro subordinato di direttore generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 12603 del 13 novembre 1999, Pres. Trezza, Rel. Dell’Anno).


© 2007 www.legge-e-giustizia.it