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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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A CHI SPETTA PROVARE IL NUMERO DEI DIPENDENTI DI UN'AZIENDA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 ST. LAV. IN MATERIA DI LICENZIAMENTI - Nuovo contrasto di giurisprudenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 12492 del 10 novembre 1999, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
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L’art. 18 St. Lav., che prevede la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, si applica ai datori di lavoro che abbiano più di 15 dipendenti nello stesso stabilimento o nello stesso Comune oppure più di 60 dipendenti nell’intero territorio nazionale. Sino allo scorso gennaio la Suprema Corte ha costantemente affermato che l’onere di provare la sussistenza del requisito numerico per l’applicazione dell’art. 18 St. Lav. è a carico del lavoratore che impugna il licenziamento. Contro questo orientamento si è posta la sentenza della Sezione Lavoro 22 gennaio 1999 n. 613 secondo la quale deve ritenersi a carico del datore di lavoro, che resista all’impugnazione del licenziamento, l’onere di provare che il numero dei suoi dipendenti sia inferiore a quello previsto per la tutela ex art. 18 St. Lav. Questa tesi innovativa, fondata sul rilievo della difficoltà per il dipendente di disporre di dati appartenenti all’impresa, è stata contestata da un altro collegio della stessa Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 12492 del 10 novembre 1999 (Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri), nella quale si è tornato ad affermare che in materia l’onere della prova grava sul lavoratore, in applicazione del principio generale affermato dall’art. 2697 cod. civ.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nella motivazione di quest’ultima decisione si legge che ad avviso della Corte “nella determinazione della ripartizione dell’onere probatorio sul requisito numerico del datore di lavoro ai fini della tutela ex art. 18 St. Lav. deve attribuirsi decisivo rilievo al disposto dell’art. 2697 c.c., non potendo assumere di contro alcun importanza il criterio della facilità della prova e/o della maggiore o minore vicinanza della parte che agisce in giudizio con la realtà fattuale oggetto dell’accertamento”.
Nel campo giuslavoristico – ha affermato la Corte - il criterio di “facilità della prova” non ha mai operato a discapito dei principi fissati dall’art. 2697 c.c.; infatti, per esempio è stato addossato al datore di lavoro l’onere di dimostrare, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per motivi oggettivi, l’impossibilità dell’impiego del lavoratore licenziato in mansioni anche diverse purché a quelle equivalenti svolte nell’ambito dell’impresa e compatibili con la qualifica rivestita; inoltre il datore di lavoro è stato gravato dall’onere di provare – al fine di una riduzione dell’entità del risarcimento del danno dovuto ex art. 18 L. n. 300/1970 al lavoratore – il conseguimento da parte del lavoratore stesso del guadagno derivante dallo svolgimento di altre attività successivamente al licenziamento (aliud perceptum).
Peraltro - ha osservato la Corte - sono suscettibili di ridimensionare la portata dell’onere gravante sul lavoratore, i poteri di acquisizione di ufficio del materiale probatorio che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è improntato il rito del lavoro (artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c.), ed ancora il comportamento processuale del datore di lavoro che non metta in discussione un’attestazione del lavoratore sul requisito numerico richiesto per la “tutela forte” del posto di lavoro, ed infine le stesse risultanze del libero interrogatorio ex art. 420 c.p.c.
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